Ordinanza 264/1998 (ECLI:IT:COST:1998:264)
Massima numero 24078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  30/06/1998;  Decisione del  30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 264/98. CACCIA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ATTIVITA' DI CATTURA DI UCCELLI - POSSIBILITA' DI ESERCIZIO, IN BASE A CONCESSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, DA PARTE DI PRIVATI (QUALIFICATI IN BASE ALLA FREQUENZA DI UN CORSO ORGANIZZATO DALL'I.N.F.S. (ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA) E AL SUPERAMENTO DEL RELATIVO ESAME, OVVERO, CON PREFERENZA, SENZA QUALIFICAZIONE ALCUNA, MA IN VIRTU' DELL'ESERCIZIO DI DETTA ATTIVITA' PER ALMENO UN BIENNIO, IN BASE AD AUTORIZZAZIONI RILASCIATE A NORMA DELLA PREVIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE) - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA (ATTRIBUZIONE DELLA CONCESSIONE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CATTURA DEGLI UCCELLI ESCLUSIVAMENTE A DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEBITAMENTE QUALIFICATI) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), sollevata con riferimento all'art. 4 l. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, in quanto - posto che il giudice rimettente ha individuato l'oggetto del giudizio 'a quo' nell'annullamento di diverse disposizioni del regolamento di esecuzione della l. reg. n. 29 del 1993, che dipendono dala vigenza del sistema concessorio previsto della disposizione impugnata; e che lo stesso giudice rimettente ha precisato di aver deciso, con sentenza parziale, "tutti i motivi di gravame proposti", giudicandoli infondati - la questione medesima e' irrilevante per difetto di pregiudizialita', tenuto conto che il giudice 'a quo', pronunciando nel corso dello stesso giudizio la sentenza parziale il cui oggetto comporta la necessaria applicazione della disposizione censurata, si e' precluso la possibilita' di rimetterla in discussione e di sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale. - S. nn. 242/1990, 166/1992 e 315/1992. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 4