Ordinanza 265/1998 (ECLI:IT:COST:1998:265)
Massima numero 24079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
30/06/1998; Decisione del
30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 265/98. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AVVOCATI E PROCURATORI DELEGATI QUALI VICE PRETORI ONORARI A RICOPRIRE LA FUNZIONE DI GIUDICE A LATERE DEL TRIBUNALE - DIVIETO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE FORENSE DINANZI AL TRIBUNALE AL QUALE APPARTENGONO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LIMITI TERRITORIALI PREVISTI PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI SVOLGENTI LE FUNZIONI DI GIUDICE DI PACE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 265/98. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AVVOCATI E PROCURATORI DELEGATI QUALI VICE PRETORI ONORARI A RICOPRIRE LA FUNZIONE DI GIUDICE A LATERE DEL TRIBUNALE - DIVIETO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE FORENSE DINANZI AL TRIBUNALE AL QUALE APPARTENGONO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LIMITI TERRITORIALI PREVISTI PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI SVOLGENTI LE FUNZIONI DI GIUDICE DI PACE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEGLI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto - posto che l'ordinanza di rimessione propone il vaglio delle due disposizioni con riferimento a molteplici vicende normative, tutte afferenti al problema dell'incompatibilita' tra le funzioni giudicanti e quelle legali - la questione appare perplessa, poiche' il giudice rimettente mostra di chiedere cio' che si riconosce in gran parte gia' sussistente, senza che a quello vigente venga contrapposto uno dei tanti possibili regimi dell'incompatibilita' in modo chiaro ed univoco. - S. n. 71/1971, 99/1964. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto - posto che l'ordinanza di rimessione propone il vaglio delle due disposizioni con riferimento a molteplici vicende normative, tutte afferenti al problema dell'incompatibilita' tra le funzioni giudicanti e quelle legali - la questione appare perplessa, poiche' il giudice rimettente mostra di chiedere cio' che si riconosce in gran parte gia' sussistente, senza che a quello vigente venga contrapposto uno dei tanti possibili regimi dell'incompatibilita' in modo chiaro ed univoco. - S. n. 71/1971, 99/1964. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte