Ordinanza 266/1998 (ECLI:IT:COST:1998:266)
Massima numero 24095
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
15/07/1998; Decisione del
15/07/1998
Deposito del 15/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 266/98. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO AVANZATA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA IN PROCEDIMENTO NEL CORSO DEL QUALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA OPPOSTO, RIGUARDO A DETERMINATI ATTI, IL SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO CON RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ASSERITA INOTTEMPERANZA ED ELUSIONE DI PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU CONFLITTO GIA' INSORTO, IN TERMINI ANALOGHI, TRA LE STESSE PARTI - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO.
ORD. 266/98. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO AVANZATA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA IN PROCEDIMENTO NEL CORSO DEL QUALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA OPPOSTO, RIGUARDO A DETERMINATI ATTI, IL SEGRETO DI STATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO CON RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ASSERITA INOTTEMPERANZA ED ELUSIONE DI PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU CONFLITTO GIA' INSORTO, IN TERMINI ANALOGHI, TRA LE STESSE PARTI - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO.
Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, dallo stesso avanzata, in data 5 maggio 1998, di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri 'ex' art. 12, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, premesso che la contestata richiesta di rinvio a giudizio e' stata inoltrata dopo che la Corte costituzionale (con sent. n. 110 del 1998) risolvendo il precedente conflitto gia' insorto tra le stesse parti riguardo allo stesso processo, ha giudicato lesive del segreto di Stato, e percio' annullato, unitamente agli atti di indagine gia' posti in essere, quella precedente presentata, il 27 novembre 1997, dallo stesso Procuratore - il quale, nel rinnovarla, si e' limitato ad eliminare i riferimenti ai documenti trasmessi a suo tempo dalla Questura di Bologna - e rilevato che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionale che regolano la materia", deve riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel giudizio. Mentre, sotto il profilo oggettivo, anche "la materia del conflitto" senza dubbio sussiste, poiche' dal ricorrente e' lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. - Riguardo al conflitto, per violazione del segreto di Stato, gia' insorto tra le stesse parti, v. O. n. 426/1997 e S. n. 110/1998 (gia' citata nel testo). Inoltre, riguardo ai principi relativi alla opponibilita' del segreto di Stato, cfr. S. n. 86/1977. e quanto ai requisiti per l'ammissibilita' del conflitto tra poteri, O. nn. 269/1996 e S. n. 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993. red.: S. Pomodoro
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, dallo stesso avanzata, in data 5 maggio 1998, di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri 'ex' art. 12, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, premesso che la contestata richiesta di rinvio a giudizio e' stata inoltrata dopo che la Corte costituzionale (con sent. n. 110 del 1998) risolvendo il precedente conflitto gia' insorto tra le stesse parti riguardo allo stesso processo, ha giudicato lesive del segreto di Stato, e percio' annullato, unitamente agli atti di indagine gia' posti in essere, quella precedente presentata, il 27 novembre 1997, dallo stesso Procuratore - il quale, nel rinnovarla, si e' limitato ad eliminare i riferimenti ai documenti trasmessi a suo tempo dalla Questura di Bologna - e rilevato che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionale che regolano la materia", deve riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel giudizio. Mentre, sotto il profilo oggettivo, anche "la materia del conflitto" senza dubbio sussiste, poiche' dal ricorrente e' lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. - Riguardo al conflitto, per violazione del segreto di Stato, gia' insorto tra le stesse parti, v. O. n. 426/1997 e S. n. 110/1998 (gia' citata nel testo). Inoltre, riguardo ai principi relativi alla opponibilita' del segreto di Stato, cfr. S. n. 86/1977. e quanto ai requisiti per l'ammissibilita' del conflitto tra poteri, O. nn. 269/1996 e S. n. 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 87
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte
legge 24/10/1977
n. 801
art. 12
legge 24/12/1977
n. 801
art. 16
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 202
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 256
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 302