Sentenza 46/2022 (ECLI:IT:COST:2022:46)
Massima numero 44605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 01/03/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44602  44603  44604  44606  44607  44608


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Proroga generalizzata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sino alla fine del 2033, comprese quelle relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, del principio di leale collaborazione e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 078003).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., che estende anche alle concessioni lacuali e fluviali e a quelle relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione, la proroga generalizzata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere sino alla fine del 2033. La disposizione impugnata afferisce in via prevalente a una materia di competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; ciò svuota di fondamento anche l'ulteriore censura regionale relativa alla pretesa violazione del principio di leale cooperazione, la quale si fonda sull'erronea prospettazione, di una "chiamata in sussidiarietà" di funzioni amministrative che lo Stato avrebbe compiuto in materie rientranti nella competenza legislativa primaria regionale. (Precedenti: S. 250/2015 - mass. 38641).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/08/2020  n. 104  art. 100  co. 1

legge  13/10/2020  n. 126  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 120

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte