Sentenza 267/1998 (ECLI:IT:COST:1998:267)
Massima numero 24081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 267/98. SANITA' PUBBLICA - REGIONE PIEMONTE - ASSISTENZA SANITARIA - PRESTAZIONI SANITARIE INDIRETTE - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA U.S.L. - LAMENTATA PREVISIONE ANCHE NEI CASI ECCEZIONALI DI GRAVITA' ED URGENZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI CHE NECESSITANO DI PRESTAZIONI SANITARIE NON URGENTI - MANCATA TUTELA DEL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 267/98. SANITA' PUBBLICA - REGIONE PIEMONTE - ASSISTENZA SANITARIA - PRESTAZIONI SANITARIE INDIRETTE - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE - CONDIZIONI - NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA U.S.L. - LAMENTATA PREVISIONE ANCHE NEI CASI ECCEZIONALI DI GRAVITA' ED URGENZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI CHE NECESSITANO DI PRESTAZIONI SANITARIE NON URGENTI - MANCATA TUTELA DEL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., il paragrafo 8.6 dell'allegato I della l. reg. Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravita' ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso, in quanto - posto che la disposizione censurata (che, nel disciplinare le modalita' di accesso all'assistenza indiretta, dispone che, al fine del concorso nella spesa sostenuta dall'assistito, "la prestazione dovra' essere preventivamente autorizzata") da' attuazione all'art. 3, commi secondo e terzo, l. 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), il quale prevede che le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali prestazioni sanitarie possono "essere erogate anche in forma indiretta nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilita' di erogarle tempestivamente in forma diretta", nonche' le modalita' per accedere alle prestazioni e "per ottenere il concorso nella spesa sostenuta"; che il diritto alla salute implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed e' garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne da' attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti; che, in quest'ottica, l'ammissione all'assistenza indiretta (come il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura) deve essere contemperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui dispone; e che, nel quadro di tali principi, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve ritenersi salvaguardato da quelle disposizioni di legge (come l'art. 3 della legge n. 595 del 1985 cit.) che legittimano il ricorso all'assistenza indiretta nelle ipotesi in cui le strutture del servizio sanitario (incluse quelle convenzionate, ed oggi quelle accreditate) non fossero in grado di assicurare un tempestivo intervento sanitario, reso peraltro indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa di cura - la norma legislativa regionale censurata, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro dalle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilita', di gravita' ed urgenza non altrimenti sopperibili, non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera la garanzia dell'art. 32 Cost., ponendosi altresi' in contrasto anche con l'art. 3 Cost., poiche' realizza una soluzione intrinsecamente irragionevole. - S. nn. 455/1990, 247/1992, 218/1994, 304/1994, 286/1997. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., il paragrafo 8.6 dell'allegato I della l. reg. Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravita' ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso, in quanto - posto che la disposizione censurata (che, nel disciplinare le modalita' di accesso all'assistenza indiretta, dispone che, al fine del concorso nella spesa sostenuta dall'assistito, "la prestazione dovra' essere preventivamente autorizzata") da' attuazione all'art. 3, commi secondo e terzo, l. 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), il quale prevede che le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali prestazioni sanitarie possono "essere erogate anche in forma indiretta nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilita' di erogarle tempestivamente in forma diretta", nonche' le modalita' per accedere alle prestazioni e "per ottenere il concorso nella spesa sostenuta"; che il diritto alla salute implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed e' garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne da' attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti; che, in quest'ottica, l'ammissione all'assistenza indiretta (come il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura) deve essere contemperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui dispone; e che, nel quadro di tali principi, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve ritenersi salvaguardato da quelle disposizioni di legge (come l'art. 3 della legge n. 595 del 1985 cit.) che legittimano il ricorso all'assistenza indiretta nelle ipotesi in cui le strutture del servizio sanitario (incluse quelle convenzionate, ed oggi quelle accreditate) non fossero in grado di assicurare un tempestivo intervento sanitario, reso peraltro indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa di cura - la norma legislativa regionale censurata, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro dalle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilita', di gravita' ed urgenza non altrimenti sopperibili, non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera la garanzia dell'art. 32 Cost., ponendosi altresi' in contrasto anche con l'art. 3 Cost., poiche' realizza una soluzione intrinsecamente irragionevole. - S. nn. 455/1990, 247/1992, 218/1994, 304/1994, 286/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte