Sentenza 268/1998 (ECLI:IT:COST:1998:268)
Massima numero 24088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 268/98. PENSIONI - ASSEGNO VITALIZIO DI BENEMERENZA AI PERSEGUITATI POLITICI O RAZZIALI, LORO FAMILIARI E SUPERSTITI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO - DISTINZIONE DELLE CATEGORIE DEI PERSEGUITATI POLITICI E DEI PERSEGUITATI RAZZIALI - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DERIVANTE DALL'OMESSO INSERIMENTO NELLA COMMISSIONE, ALLA QUALE PARTECIPA UNA RAPPRESENTANZA DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI, DI UNA RAPPRESENTANZA DEI PERSEGUITATI RAZZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 268/98. PENSIONI - ASSEGNO VITALIZIO DI BENEMERENZA AI PERSEGUITATI POLITICI O RAZZIALI, LORO FAMILIARI E SUPERSTITI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO - DISTINZIONE DELLE CATEGORIE DEI PERSEGUITATI POLITICI E DEI PERSEGUITATI RAZZIALI - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DERIVANTE DALL'OMESSO INSERIMENTO NELLA COMMISSIONE, ALLA QUALE PARTECIPA UNA RAPPRESENTANZA DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI, DI UNA RAPPRESENTANZA DEI PERSEGUITATI RAZZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 -, nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per l'esame delle domande dirette ad accertare la sussistenza delle situazioni, di perseguitato politico antifascista o per motivi razziali, che danno titolo alla concessione di un assegno vitalizio di benemerenza, faccia parte, accanto ai rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, ente rappresentativo degli ebrei in Italia, di cui tutela gli interessi generali. Rispecchiando la composizione della commissione l'esigenza - avvertita dal legislatore e soddisfatta inserendo in essa componenti rappresentativi di quanti hanno subito le persecuzioni - di acquisire il contributo della diretta conoscenza delle vicende persecutorie, costituisce un'irragionevole disparita' di trattamento l'omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perche' apporti, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive dei perseguitati razziali, per i quali sono differenti le cause e le finalita' degli atti lesivi che danno titolo all'indennizzo, mancando ogni collegamento con l'attivita' politica contro il fascismo, mentre assume rilievo l'appartenenza alla minoranza ebraica (e del resto il legislatore, in analogo contesto normativo - istituzione di una commissione per la concessione di un assegno vitalizio a favore degli ex detenuti nei campi di sterminio nazisti: art. 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791 - ha previsto, accanto ai rappresentanti delle associazioni dei deportati politici e dei perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunita' israelitiche, oggi Unione delle Comunita' ebraiche italiane). red.: S. Evangelista
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 -, nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per l'esame delle domande dirette ad accertare la sussistenza delle situazioni, di perseguitato politico antifascista o per motivi razziali, che danno titolo alla concessione di un assegno vitalizio di benemerenza, faccia parte, accanto ai rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, ente rappresentativo degli ebrei in Italia, di cui tutela gli interessi generali. Rispecchiando la composizione della commissione l'esigenza - avvertita dal legislatore e soddisfatta inserendo in essa componenti rappresentativi di quanti hanno subito le persecuzioni - di acquisire il contributo della diretta conoscenza delle vicende persecutorie, costituisce un'irragionevole disparita' di trattamento l'omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perche' apporti, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive dei perseguitati razziali, per i quali sono differenti le cause e le finalita' degli atti lesivi che danno titolo all'indennizzo, mancando ogni collegamento con l'attivita' politica contro il fascismo, mentre assume rilievo l'appartenenza alla minoranza ebraica (e del resto il legislatore, in analogo contesto normativo - istituzione di una commissione per la concessione di un assegno vitalizio a favore degli ex detenuti nei campi di sterminio nazisti: art. 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791 - ha previsto, accanto ai rappresentanti delle associazioni dei deportati politici e dei perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle Comunita' israelitiche, oggi Unione delle Comunita' ebraiche italiane). red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte