Sentenza 269/1998 (ECLI:IT:COST:1998:269)
Massima numero 24089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 269/98. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI MATURATI SUI DEBITI INSOLUTI DOPO LA DELIBERAZIONE DI DISSESTO E SINO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - DEDOTTA DEFINITIVA CRISTALLIZZAZIONE DEI CREDITI - DENUNCIATA COMPROMISSIONE DELLA POSIZIONE DEI CREDITORI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITORI DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E LESIONE DEI PRINCIPI DI SOLIDARIETA', DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DI LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DI IMPOSIZIONE PER LEGGE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 269/98. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI MATURATI SUI DEBITI INSOLUTI DOPO LA DELIBERAZIONE DI DISSESTO E SINO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - DEDOTTA DEFINITIVA CRISTALLIZZAZIONE DEI CREDITI - DENUNCIATA COMPROMISSIONE DELLA POSIZIONE DEI CREDITORI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITORI DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E LESIONE DEI PRINCIPI DI SOLIDARIETA', DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DI LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DI IMPOSIZIONE PER LEGGE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 4, anche in combinato disposto con l'art. 89, comma 11, e degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, giacche' e' erroneo il presupposto, da cui muove il giudice rimettente, che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti nei confronti di esso non producano interessi e non siano soggetti a rivalutazione monetaria: tali frutti ed accessori - secondo quanto la Corte ha gia' affermato (sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994) in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 - maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che e' da preferire in quanto non si presta ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale - la facolta' del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale e far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacche' i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato. - Cfr., sul risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario previsto dal previgente decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, S. nn. 149/1994, 155/1994 e 242/1994. - Sull'obbligo per il giudice di seguire, in caso di disposizione legislativa polisensa, l'interpretazione che non si presta a dubbi di legittimita' costituzionale, S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 4, anche in combinato disposto con l'art. 89, comma 11, e degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, giacche' e' erroneo il presupposto, da cui muove il giudice rimettente, che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti nei confronti di esso non producano interessi e non siano soggetti a rivalutazione monetaria: tali frutti ed accessori - secondo quanto la Corte ha gia' affermato (sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994) in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 - maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che e' da preferire in quanto non si presta ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale - la facolta' del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale e far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacche' i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato. - Cfr., sul risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario previsto dal previgente decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, S. nn. 149/1994, 155/1994 e 242/1994. - Sull'obbligo per il giudice di seguire, in caso di disposizione legislativa polisensa, l'interpretazione che non si presta a dubbi di legittimita' costituzionale, S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte