Sentenza 270/1998 (ECLI:IT:COST:1998:270)
Massima numero 24127
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 270/98. SANITA' PUBBLICA - SERVIZI VETERINARI - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA - ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SANITA' E NOTA DI DIRETTORE GENERALE - NORME INTRODOTTE IN SEGUITO A PRECEDENTI REGOLAMENTO E CIRCOLARE EMANATI A LORO VOLTA IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE (31 DICEMBRE 1997) PER IL DEFINITIVO PASSAGGIO DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEI CAPI, "A PUNZONATURA", AL SISTEMA, PREVISTO COME DEFINITIVO, BASATO SULL'UTILIZZO DI MARCHI AURICOLARI 'STANDARD' - PREVISTO INTERVENTO DELLE AZIENDE USL E DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO G. CAPORALE DI TERAMO, IN ORDINE ALLA FORNITURA DEI NUOVI MARCHI AGLI ALLEVATORI - PREVISTO INVIO ALLO STESSO ISTITUTO, QUALE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLA SANITA', DA PARTE DI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E USL, DEI DATI RELATIVI ALLE OPERATE IDENTIFICAZIONI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA LESIONE DELLE POTESTA' NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLA RICORRENTE - DENUNCIATA IMPOSIZIONE, ALTRESI', DI INGIUSTIFICATO ONERE FINANZIARIO AGGIUNTIVO ALLE REGIONI - INIDONEITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI A CAUSARE TALI LESIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Ministro della sanita' 26 febbraio 1997 (contenente "Norme transitorie per la identificazione degli animali della specie bovina e bufalina") e alla nota telegrafica, in data 21 febbraio 1997, emanata al riguardo dal Direttore generale del dipartimento alimentazione e nutrizione sanita' pubblica veterinaria dello stesso Ministero, con le quali, nel disciplinare il passaggio dal gia' praticato sistema di identificazione, - ammesso anche se solo in via provvisoria, dal d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE) e dalla circolare ministeriale, esplicativa di esso, 14 agosto 1996, n. 11 - basato sulla punzonatura, a quello - previsto dal Regolamento e dalla circolare suddetti come definitivo - basato sull'utilizzo di marche auricolari di tipo standard, si stabiliva, per la integrale sostituzione del secondo al primo, il termine del 31 dicembre 1997, va dichiarato inammissibile. Gli atti impugnati non sono idonei a produrre una lesione nella sfera di competenze costituzionali assegnata alla ricorrente. In tal senso, infatti, mentre e' incontestabile che, dovendo, sia il sistema di identificazione transitorio, sia la dilazione dell'entrata a pieno vigore delle modalita' di quello definitivo, cessare - contestualmente alla disponibilita' dei nuovi strumenti - in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale, in forza di atto statale, allo stesso modo in cui erano stati pacificamente introdotti con atti dello Stato, la individuazione del momento di tale cessazione non poteva essere affidata a interventi delle singole Regioni - e' particolarmente significativo, da un lato, che la prevista ingerenza delle USL per la fornitura agli allevatori dei nuovi marchi auricolari, non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dei servizi sanitari regionali, nonche', dall'altro, che la scelta, per incentivare detta fornitura, a causa delle difficolta' incontrate da alcune USL, dell'Istituto zooprofilattico nazionale G. Caporale di Teramo, ha carattere meramente indicativo e non vincola ne' le Regioni ne' le Aziende-USL, essendo libere le une come le altre, di provvedere direttamente, avvalendosi di altri canali o di altri fornitori. Ne' puo' dirsi idonea a ledere la sfera di attribuzioni costituzionali della Regione, la previsione, nei provvedimenti impugnati, delle modalita' di invio, da parte dei servizi veterinari di Regioni, Province autonome e USL, dei dati relativi alla identificazione degli animali, al suddetto Istituto, individuato come banca-dati del Ministero della sanita', in quanto le stesse "modalita' tecniche" e la frequenza di trasmissione sono espressamente affidate, per essere "concordare", ad una leale collaborazione tra organi regionali e organo statale. - V. S. nn. 215/1996 e 472/1995, gia' citate nel testo. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  30/04/1996  n. 317  art. 0  

decreto legislativo  24/07/1992  n. 358  art. 0