Sentenza 271/1998 (ECLI:IT:COST:1998:271)
Massima numero 24072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 271/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE - PRESUPPOSTI - DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDANNATO E REGOLARE CONDOTTA DURANTE LA DETENZIONE PER ESPIAZIONE DI PENA O PER CUSTODIA PREVENTIVA - NON CONSENTITA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAL CONDANNATO IN STATO DI LIBERTA' - CONSEGUENTE RILEVATA POSSIBILITA' DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO A SOGGETTI DIMOSTRATISI IMMERITEVOLI PERCHE' DI REGOLARE CONDOTTA IN CARCERE MA NON PIU' FUORI DAL CARCERE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', FRA CONDANNATI CHE ABBIANO SOFFERTO E CONDANNATI CHE NON ABBIANO SOFFERTO, PERIODI DI DETENZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 271/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE - PRESUPPOSTI - DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDANNATO E REGOLARE CONDOTTA DURANTE LA DETENZIONE PER ESPIAZIONE DI PENA O PER CUSTODIA PREVENTIVA - NON CONSENTITA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAL CONDANNATO IN STATO DI LIBERTA' - CONSEGUENTE RILEVATA POSSIBILITA' DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO A SOGGETTI DIMOSTRATISI IMMERITEVOLI PERCHE' DI REGOLARE CONDOTTA IN CARCERE MA NON PIU' FUORI DAL CARCERE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', FRA CONDANNATI CHE ABBIANO SOFFERTO E CONDANNATI CHE NON ABBIANO SOFFERTO, PERIODI DI DETENZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato al riguardo dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta "strettamente carceraria" e non quindi di quella tenuta in liberta'. Riguardo alla censura formulata sotto il primo profilo, secondo cui per effetto della denunciata preclusione potrebbe essere ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia -come nel caso di specie- continuato a delinquere, si rileva che la generica finalita' di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiche' il legislatore e' evidentemente mosso dall'obiettivo, piu' specifico e immediato, consistente nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, incentivazione che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualita' della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non piu' riferibili alla detenzione. Mentre, riguardo alla censura avanzata, sotto il secondo profilo, per la ritenuta irragionevole disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, e' evidente che tale disparita' puo' bensi' verificarsi - come la Corte ha riconosciuto nella sentenza (n. 342 del 1991) di illegittimita' costituzionale, in altra parte, dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - nella diversa ipotesi della remissione del debito per spese processuali richiesta da condannati che non abbiano sofferto alcun periodo di carcerazione, ma non ai fini della remissione delle spese di mantenimento in carcere, che la detenzione in ogni caso suppone. - Cfr. S. n. 342/1991 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato al riguardo dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta "strettamente carceraria" e non quindi di quella tenuta in liberta'. Riguardo alla censura formulata sotto il primo profilo, secondo cui per effetto della denunciata preclusione potrebbe essere ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia -come nel caso di specie- continuato a delinquere, si rileva che la generica finalita' di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiche' il legislatore e' evidentemente mosso dall'obiettivo, piu' specifico e immediato, consistente nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, incentivazione che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualita' della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non piu' riferibili alla detenzione. Mentre, riguardo alla censura avanzata, sotto il secondo profilo, per la ritenuta irragionevole disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, e' evidente che tale disparita' puo' bensi' verificarsi - come la Corte ha riconosciuto nella sentenza (n. 342 del 1991) di illegittimita' costituzionale, in altra parte, dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - nella diversa ipotesi della remissione del debito per spese processuali richiesta da condannati che non abbiano sofferto alcun periodo di carcerazione, ma non ai fini della remissione delle spese di mantenimento in carcere, che la detenzione in ogni caso suppone. - Cfr. S. n. 342/1991 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte