Sentenza 272/1998 (ECLI:IT:COST:1998:272)
Massima numero 24083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
24082
Titolo
SENT. 272/98 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' (NELLA SPECIE: PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO) - GIUDICE DESIGNATO A CONFERMARE, MODIFICARE O REVOCARE IL DECRETO DI SEQUESTRO - INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO, ALLA STREGUA DEL DIRITTO VIVENTE, NEL GIUDICE SINGOLO, ANZICHE' NELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE - MANCATA PREVISIONE DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE SULLA BASE DI CRITERI OGGETTIVI E PREDETERMINATI - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 272/98 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' (NELLA SPECIE: PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO) - GIUDICE DESIGNATO A CONFERMARE, MODIFICARE O REVOCARE IL DECRETO DI SEQUESTRO - INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO, ALLA STREGUA DEL DIRITTO VIVENTE, NEL GIUDICE SINGOLO, ANZICHE' NELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE - MANCATA PREVISIONE DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE SULLA BASE DI CRITERI OGGETTIVI E PREDETERMINATI - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), d.l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella l. n. 19 del 1994, nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice, al quale e' demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo, venga effettuata dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati, in quanto - posto che la finalita' perseguita dall'art. 25, comma primo, Cost., nell'enunciare il principio del giudice naturale precostituito per legge, e' quella di assicurare l'assoluta imparzialita' degli organi giudiziari, sottraendo la loro competenza ad ogni possibilita' di arbitrio; che il dettato costituzionale (significativamente collocato nella parte della Costituzione concernente "i diritti e i doveri dei cittadini") e' volto a garantire la certezza del cittadino di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna, proprio perche' istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo dalla legge, e non gia' in vista di singole controversie; che, esistendo, in linea generale, inconciliabilita' fra precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione, il potere discrezionale dei capi degli uffici nell'assegnazione degli affari deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell'ufficio e di agevolarne l'efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalita'; e che anche per la magistratura della Corte dei conti sono assicurate dall'art. 108 Cost. le garanzie di indipendenza e terzieta', attuate attraverso l'istituzione (art. 10 l. 13 aprile 1988, n. 117) di un Consiglio di Presidenza, al quale sono affidate le deliberazioni sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati - la disposizione impugnata puo' essere interpretata, conformemente al principio espresso dall'art. 25, comma primo, Cost. della connessione fra imparzialita' e precostituzione, nel senso che l'esplicitazione di criteri per l'assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un'esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell'ambito dei poteri organizzativi discrezionali dei capi degli uffici, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessita' di una specifica previsione legislativa, ma secondo modalita' tali da garantire, comunque, la verifica 'ex post' della loro osservanza. - S. nn. 88/1962, 143/1973, 144/1973, 127/1979, 464/1994, 42/1996; O. n. 93/1998. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), d.l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella l. n. 19 del 1994, nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice, al quale e' demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo, venga effettuata dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati, in quanto - posto che la finalita' perseguita dall'art. 25, comma primo, Cost., nell'enunciare il principio del giudice naturale precostituito per legge, e' quella di assicurare l'assoluta imparzialita' degli organi giudiziari, sottraendo la loro competenza ad ogni possibilita' di arbitrio; che il dettato costituzionale (significativamente collocato nella parte della Costituzione concernente "i diritti e i doveri dei cittadini") e' volto a garantire la certezza del cittadino di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna, proprio perche' istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo dalla legge, e non gia' in vista di singole controversie; che, esistendo, in linea generale, inconciliabilita' fra precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione, il potere discrezionale dei capi degli uffici nell'assegnazione degli affari deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell'ufficio e di agevolarne l'efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalita'; e che anche per la magistratura della Corte dei conti sono assicurate dall'art. 108 Cost. le garanzie di indipendenza e terzieta', attuate attraverso l'istituzione (art. 10 l. 13 aprile 1988, n. 117) di un Consiglio di Presidenza, al quale sono affidate le deliberazioni sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati - la disposizione impugnata puo' essere interpretata, conformemente al principio espresso dall'art. 25, comma primo, Cost. della connessione fra imparzialita' e precostituzione, nel senso che l'esplicitazione di criteri per l'assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un'esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell'ambito dei poteri organizzativi discrezionali dei capi degli uffici, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessita' di una specifica previsione legislativa, ma secondo modalita' tali da garantire, comunque, la verifica 'ex post' della loro osservanza. - S. nn. 88/1962, 143/1973, 144/1973, 127/1979, 464/1994, 42/1996; O. n. 93/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte