Sentenza 273/1998 (ECLI:IT:COST:1998:273)
Massima numero 24135
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 273/98. AMBIENTE (TUTELA DELL') - VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 40, COMMA PRIMO, LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 146 (LEGGE COMUNITARIA DEL 1993) IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA CEE 85/337 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO NEI CONFRONTI DELLO STATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA RICORRENTE IN MATERIA DAI PRINCIPI DELLO STATUTO SPECIALE E DALLE NORME DI ATTUAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NEI DOVERI E NELLE RESPONSABILITA' DELLO STATO IN ORDINE AL NECESSARIO SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE UNITARIE E ALL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE - VALIDITA' DEI LIMITI STABILITI, IN VIA GENERALE, NELLA PREMESSA DELL'ATTO, CIRCA L'AMBITO DI APPLICABILITA' DELLO STESSO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E NELLE PROVINCE AUTONOME, COME CRITERIO INTERPRETATIVO ANCHE DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DENUNCIATE, CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI RAVVISARE IN ESSE UNA NORMATIVA ASSOLUTAMENTE VINCOLANTE PER LA PROVINCIA - SPETTANZA ALLO STATO, NEI SENSI E NEI LIMITI DELLA MOTIVAZIONE, DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Trento in ordine al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale) con particolare riferimento ad alcune delle disposizioni dello stesso ed ai relativi allegati, deve dichiararsi che spetta allo Stato adottare, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva comunitaria 85/337/ CEE. Al riguardo, infatti, deve escludersi in radice la sussistenza della lamentata lesione della sfera di competenza della ricorrente in quanto il provvedimento impugnato trova sicuro fondamento nella necessita' di assicurare il soddisfacimento di esigenze unitarie e l'assolvimento degli obblighi comunitari, in ordine ai quali lo Stato ha una specifica responsabilita'. Cosi' come, dovendo attribuirsi alla premessa dell'atto (art. 1, comma 1) non investita dall'impugnativa - secondo cui l'ambito di applicazione della direttiva nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' da ritenersi limitato ad un obbligo di attuazione dei fissati obiettivi, "nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione" - valore di criterio interpretativo delle altre disposizioni del provvedimento che fanno riferimento specifico alle Province autonome, va respinto l'assunto che lo stesso abbia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome un valore di normativa dettagliata e assolutamente vincolante anche negli aspetti procedurali. Mentre, per quanto particolarmente attiene ai progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, va sottolineato che secondo l'ordinamento italiano, pur potendo la valutazione di impatto ambientale articolarsi in una molteplicita' di discipline regionali, la individuazione dei casi in cui, per i progetti inclusi nell'Allegato II della direttiva CEE, vi deve essere un obbligo di compiere tale valutazione, resta disciplinata dall'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria del 1993) - norma che, non contestata dalla ricorrente, costituisce la base del provvedimento impugnato - e che la qualificazione di importanza dell'impatto per detti progetti e' il risultato di un apprezzamento tecnico-discrezionale necessariamente unitario nell'ambito del singolo Stato membro e come tale impegna tutte le Regioni e Province autonome ad osservarlo, rimanendo suscettibile, tuttavia, di variazioni, espressamente consentite nell'atto di indirizzo, a seconda delle particolari esigenze del territorio regionale, limitate ad una banda di oscillazione del 30% in piu' o in meno (art. 1, comma 7, in riferimento agli Allegati D e B): misura tutt'altro che irragionevolmente limitativa della sfera regionale e provinciale. - Sulla responsabilita' dello Stato in ordine all'adempimento degli obblighi comunitari, v. S. nn. 304/1987 e 210/1987. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  16/03/1992  n. 266  art. 3  

legge  09/03/1989  n. 86  art. 9    co. 3