Sentenza 274/1998 (ECLI:IT:COST:1998:274)
Massima numero 24200
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 274/98. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 5 MARZO 1997 RELATIVA ALLA INSINDACABILITA' DELLE OPINIONI ESPRESSE DALL'ONOREVOLE GASPARE NUCCIO - DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE, NEI TERMINI PREVISTI, DEL RICORSO E DELL'ORDINANZA CHE NE HA DICHIARATO L'AMMISSIBILITA', TEMPESTIVAMENTE NOTIFICATI - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 274/98. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 5 MARZO 1997 RELATIVA ALLA INSINDACABILITA' DELLE OPINIONI ESPRESSE DALL'ONOREVOLE GASPARE NUCCIO - DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE, NEI TERMINI PREVISTI, DEL RICORSO E DELL'ORDINANZA CHE NE HA DICHIARATO L'AMMISSIBILITA', TEMPESTIVAMENTE NOTIFICATI - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione con cui quest'ultima, in data 5 marzo 1997, aveva dichiarato che i fatti - per i quali e' in corso dinanzi al predetto Tribunale il procedimento penale n. 291/95 R.G. a carico dell'ex deputato Gaspare Nuccio, imputato del reato di cui all'art. 326 cod. pen. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) - concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., in quanto il medesimo conflitto non e' stato ritualmente proseguito con il deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del ricorso e dell'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita', tempestivamente notificati. Invero, la Corte ha gia' avuto modo di affermare che, data l'autonomia delle due distinte fasi previste dalla particolare procedura che regola i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato - rispettivamente dirette alla delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso ed alla decisione sul merito, oltre che al definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto -, affinche' si apra ritualmente la seconda di esse e' necessario, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati, ed entro venti giorni dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite. - Cfr. S. nn. 449/1997 e 87/1977, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione con cui quest'ultima, in data 5 marzo 1997, aveva dichiarato che i fatti - per i quali e' in corso dinanzi al predetto Tribunale il procedimento penale n. 291/95 R.G. a carico dell'ex deputato Gaspare Nuccio, imputato del reato di cui all'art. 326 cod. pen. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) - concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., in quanto il medesimo conflitto non e' stato ritualmente proseguito con il deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del ricorso e dell'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita', tempestivamente notificati. Invero, la Corte ha gia' avuto modo di affermare che, data l'autonomia delle due distinte fasi previste dalla particolare procedura che regola i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato - rispettivamente dirette alla delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso ed alla decisione sul merito, oltre che al definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto -, affinche' si apra ritualmente la seconda di esse e' necessario, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati, ed entro venti giorni dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite. - Cfr. S. nn. 449/1997 e 87/1977, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 4