Sentenza 275/1998 (ECLI:IT:COST:1998:275)
Massima numero 24160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:
24161
Titolo
SENT. 275/98 A. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - RICHIESTA DI UNA PARTE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SCAMBIO DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLO SCAMBIO DELLE MEMORIE DI REPLICA - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE CAUSE DEVOLUTE ALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 275/98 A. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - RICHIESTA DI UNA PARTE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SCAMBIO DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLO SCAMBIO DELLE MEMORIE DI REPLICA - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE CAUSE DEVOLUTE ALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 190-'bis' cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica - in quanto, stante la diversita' tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva il rito essere modellato secondo un trattamento differenziato; cosa che realmente il legislatore - che e' dotato di ampia discrezionalita' in materia, con l'unico limite della ragionevolezza - ha fatto in un modo che, non potendo definirsi irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato principio costituzionale di eguaglianza. - Sull'<>, v. S. nn. 451/1997 e 31/1998, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 190-'bis' cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica - in quanto, stante la diversita' tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva il rito essere modellato secondo un trattamento differenziato; cosa che realmente il legislatore - che e' dotato di ampia discrezionalita' in materia, con l'unico limite della ragionevolezza - ha fatto in un modo che, non potendo definirsi irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato principio costituzionale di eguaglianza. - Sull'<
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte