Sentenza 46/2022 (ECLI:IT:COST:2022:46)
Massima numero 44606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/01/2022; Decisione del
25/01/2022
Deposito del 01/03/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Determinazione dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi per pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi - Modifica dei criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto - Determinazione dell'importo minimo - Sospensione, nelle more della revisione e aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, dei procedimenti amministrativi per la riscossione dei suddetti canoni, nonché quelli incidenti negativamente sulla concessione a causa del mancato versamento, con inefficacia dei provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 078003).
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Determinazione dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi per pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi - Modifica dei criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto - Determinazione dell'importo minimo - Sospensione, nelle more della revisione e aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, dei procedimenti amministrativi per la riscossione dei suddetti canoni, nonché quelli incidenti negativamente sulla concessione a causa del mancato versamento, con inefficacia dei provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 078003).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., agli artt. 4 e 48 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 100, commi 2, 3, 4 e 5, del d.l. n. 104 del 2020, che modificano i criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, applicandosi retroattivamente anche alle concessioni in corso, con compensazione delle somme pagate in eccesso tra il 2007 e il 2020 rispetto alle somme da versare allo stesso titolo a partire dal 2021, con sospensione dei procedimenti amministrativi per la riscossione dei suddetti canoni, nonché quelli incidenti negativamente sulla concessione a causa del mancato versamento del canone, con inefficacia dei provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso. La ricorrente non ha fornito dimostrazione del presumibile impatto delle disposizioni impugnate sull'equilibrio del bilancio regionale o sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni attribuite alle Regioni stesse. Quanto alla doglianza relativa all'allegata efficacia retroattiva dei nuovi criteri di calcolo introdotti, essa non comporta un dovere a carico dell'amministrazione regionale di restituire canoni già percepiti, bensì la compensazione dei maggiori importi versati in passato con quelli da versare, da parte del concessionario. Circa, infine, l'allegata violazione del principio di leale collaborazione, la doglianza si fonda sull'erroneo presupposto della spettanza alla Regione di una competenza legislativa primaria in materia di determinazione dei canoni sul demanio statale. In forza di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate, queste ultime infine non trovano applicazione ai beni demaniali di titolarità regionale, per effetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 113-bis del d.l. n. 104 del 2020. (Precedenti: S. 155/2020 - mass. 43416; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 73/2018 - mass. 40698; S. 94/2008 - mass. 32258; S. 286/2004 - mass. 32257; S. 127/2016 - mass. 38892).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., agli artt. 4 e 48 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 100, commi 2, 3, 4 e 5, del d.l. n. 104 del 2020, che modificano i criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, applicandosi retroattivamente anche alle concessioni in corso, con compensazione delle somme pagate in eccesso tra il 2007 e il 2020 rispetto alle somme da versare allo stesso titolo a partire dal 2021, con sospensione dei procedimenti amministrativi per la riscossione dei suddetti canoni, nonché quelli incidenti negativamente sulla concessione a causa del mancato versamento del canone, con inefficacia dei provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso. La ricorrente non ha fornito dimostrazione del presumibile impatto delle disposizioni impugnate sull'equilibrio del bilancio regionale o sulla possibilità di finanziare integralmente le funzioni attribuite alle Regioni stesse. Quanto alla doglianza relativa all'allegata efficacia retroattiva dei nuovi criteri di calcolo introdotti, essa non comporta un dovere a carico dell'amministrazione regionale di restituire canoni già percepiti, bensì la compensazione dei maggiori importi versati in passato con quelli da versare, da parte del concessionario. Circa, infine, l'allegata violazione del principio di leale collaborazione, la doglianza si fonda sull'erroneo presupposto della spettanza alla Regione di una competenza legislativa primaria in materia di determinazione dei canoni sul demanio statale. In forza di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate, queste ultime infine non trovano applicazione ai beni demaniali di titolarità regionale, per effetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 113-bis del d.l. n. 104 del 2020. (Precedenti: S. 155/2020 - mass. 43416; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 73/2018 - mass. 40698; S. 94/2008 - mass. 32258; S. 286/2004 - mass. 32257; S. 127/2016 - mass. 38892).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 2
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 3
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 4
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 5
legge
13/10/2020
n. 126
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
Altri parametri e norme interposte