Sentenza 276/1998 (ECLI:IT:COST:1998:276)
Massima numero 24084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 276/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI COMPORTANTI LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - EMANAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA DA PARTE DEL PREFETTO - NOTIFICAZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO ALL'INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE PERENTORIO - IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullita', in quanto, con riferimento all'art. 24 Cost., l'interessato puo' immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, u.c., l. n. 689 del 1981, ovvero chiedere la riconsegna del documento di guida ove l'ordinanza prefettizia non gli venga notificata entro venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel comma 2 dell'art. 218); ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., non si rinviene alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato. - S. nn. 255/1994, 311/1994, 437/1995, 31/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte