Sentenza 277/1998 (ECLI:IT:COST:1998:277)
Massima numero 24099
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:
24098
Titolo
SENT. 277/98 B. CACCIA - ADEGUAMENTO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ELENCO DELLE SPECIE CACCIABILI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, CON DIRETTIVE VINCOLANTI PER LE REGIONI RIGUARDO AD ULTERIORI ATTI DA EMANARE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE COMPETENZE DELLA RICORRENTE IN MATERIA, CONFERMATE E AMPLIATE DALLA LEGGE N. 59 E DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1997, E GIA' ESAURIENTEMENTE ESERCITATE DALLA REGIONE CON PROPRIA LEGGE - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - RIFERIBILITA' DELLE FORMULATE CENSURE A NON IMPUGNATE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI CUI IL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE E' MERA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 277/98 B. CACCIA - ADEGUAMENTO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ELENCO DELLE SPECIE CACCIABILI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, CON DIRETTIVE VINCOLANTI PER LE REGIONI RIGUARDO AD ULTERIORI ATTI DA EMANARE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE COMPETENZE DELLA RICORRENTE IN MATERIA, CONFERMATE E AMPLIATE DALLA LEGGE N. 59 E DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1997, E GIA' ESAURIENTEMENTE ESERCITATE DALLA REGIONE CON PROPRIA LEGGE - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - RIFERIBILITA' DELLE FORMULATE CENSURE A NON IMPUGNATE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI CUI IL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE E' MERA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed all'art. 17 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, nonche' ai principi introdotti dalla legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 e dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 (Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili). Il provvedimento impugnato - emanato ai sensi dell'art. 18, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il recepimento delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 94/24/CEE, al fine di completare l'adeguamento dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, stessa legge, alla normativa comunitaria - costituisce infatti esplicazione di una funzione avente carattere amministrativo di aggiornamento in relazione a dati tecnici forniti dai competenti istituti, e che non configura alcuna delega da parte del legislatore, e pertanto, considerato che il disposto legislativo ne predetermina rigidamente presupposti, contenuto e modalita' applicative, non ha autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzioni della ricorrente. E d'altra parte e' ancora una norma di legge - e precisamente l'art. 69, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - e non gia' il decreto impugnato, a definire, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 59 del 1997, "compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente" quelli relativi, tra l'altro, "alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi del citato art. 18, comma 3", dal che anche si desume che le formulate censure di incostituzionalita', attinenti come sono a disposizioni legislative dalla ricorrente a suo tempo non ritualmente impugnate, non sono proponibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, contro un atto che di esse e' mera esecuzione. - Cfr. S. nn. 278/1988, 467/1997, 272/1996, 577/1990 e 1002/1988. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed all'art. 17 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, nonche' ai principi introdotti dalla legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 e dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 (Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili). Il provvedimento impugnato - emanato ai sensi dell'art. 18, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il recepimento delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 94/24/CEE, al fine di completare l'adeguamento dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, stessa legge, alla normativa comunitaria - costituisce infatti esplicazione di una funzione avente carattere amministrativo di aggiornamento in relazione a dati tecnici forniti dai competenti istituti, e che non configura alcuna delega da parte del legislatore, e pertanto, considerato che il disposto legislativo ne predetermina rigidamente presupposti, contenuto e modalita' applicative, non ha autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzioni della ricorrente. E d'altra parte e' ancora una norma di legge - e precisamente l'art. 69, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - e non gia' il decreto impugnato, a definire, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 59 del 1997, "compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente" quelli relativi, tra l'altro, "alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi del citato art. 18, comma 3", dal che anche si desume che le formulate censure di incostituzionalita', attinenti come sono a disposizioni legislative dalla ricorrente a suo tempo non ritualmente impugnate, non sono proponibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, contro un atto che di esse e' mera esecuzione. - Cfr. S. nn. 278/1988, 467/1997, 272/1996, 577/1990 e 1002/1988. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 4
co. 3 lett. a)
legge 15/03/1997
n. 59
art. 4
co. 3 lett. b)
decreto legislativo 04/06/1997
n. 143
art. 1
co. 2
legge regionale Veneto 09/12/1993
n. 50
art. 0