Sentenza 281/1998 (ECLI:IT:COST:1998:281)
Massima numero 24085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 281/98. PROCESSO PENALE - PROVE - MEZZI DI RICERCA - RILEVAZIONE, DISPOSTA DAL PUBBLICO MINISTERO, DI TRAFFICO TELEFONICO CON INDICAZIONE DELLE UTENZE CHIAMATE, DELLE DATE E DELL'ORA DELLE CONVERSAZIONI - MANCATA PREVISIONE DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 281/98. PROCESSO PENALE - PROVE - MEZZI DI RICERCA - RILEVAZIONE, DISPOSTA DAL PUBBLICO MINISTERO, DI TRAFFICO TELEFONICO CON INDICAZIONE DELLE UTENZE CHIAMATE, DELLE DATE E DELL'ORA DELLE CONVERSAZIONI - MANCATA PREVISIONE DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui "non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni", sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., sia perche' la disposizione impugnata fa parte del complesso di norme (artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.) che disciplinano l'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, telematiche o tra presenti e non e' quindi estensibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica, la disciplina della acquisizione dei "tabulati" ricadendo nel disposto dell'art. 256 cod. proc. pen.; sia perche' l'eventuale sentenza "additiva" della Corte (sull'art. 256 cit.) verrebbe ad interferire con scelte, riservate alla discrezionalita' del legislatore, in ordine alle garanzie piu' idonee a contemperare la tutela della sfera della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati. - S. nn. 366/1991, 81/1993, 63/1994 e 463/1994. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui "non prevede la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e la individuazione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni", sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., sia perche' la disposizione impugnata fa parte del complesso di norme (artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.) che disciplinano l'intercettazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, telematiche o tra presenti e non e' quindi estensibile ad istituti diversi, quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica, la disciplina della acquisizione dei "tabulati" ricadendo nel disposto dell'art. 256 cod. proc. pen.; sia perche' l'eventuale sentenza "additiva" della Corte (sull'art. 256 cit.) verrebbe ad interferire con scelte, riservate alla discrezionalita' del legislatore, in ordine alle garanzie piu' idonee a contemperare la tutela della sfera della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dalla acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati. - S. nn. 366/1991, 81/1993, 63/1994 e 463/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte