Ordinanza 282/1998 (ECLI:IT:COST:1998:282)
Massima numero 24061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 282/98. PROCESSO CIVILE - NORME SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO E OPPOSIZIONE - NECESSITA' DI PROPORRE, A PENA DI DECADENZA, FIN DAL PRIMO ATTO DIFENSIVO, LE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI, PREVIO ESPLICITO AVVERTIMENTO IN TAL SENSO NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEI SUDDETTI GIUDIZI E NEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 282/98. PROCESSO CIVILE - NORME SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO E OPPOSIZIONE - NECESSITA' DI PROPORRE, A PENA DI DECADENZA, FIN DAL PRIMO ATTO DIFENSIVO, LE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI, PREVIO ESPLICITO AVVERTIMENTO IN TAL SENSO NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEI SUDDETTI GIUDIZI E NEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non e' rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale, che e' necessario, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non e' rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale, che e' necessario, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte