Sentenza 46/2022 (ECLI:IT:COST:2022:46)
Massima numero 44607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/01/2022; Decisione del
25/01/2022
Deposito del 01/03/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - Versamento di un importo ridotto rispetto a quanto dovuto - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 078003).
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - Versamento di un importo ridotto rispetto a quanto dovuto - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, della competenza regionale nella materia concorrente del governo del territorio, dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 078003).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto speciale del Friuli-Venezia-Giulia, dell'art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 104 del 2020, che consentono, mediante il versamento di un importo ridotto rispetto a quanto dovuto, la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Discipline come quella all'esame afferiscono alla materia giurisdizione e norme processuali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., articolandosi in sostanza in un'offerta di composizione transattiva del contenzioso implicante un effetto estintivo dei processi in corso, competenza che non viene meno per il solo fatto che il contenzioso concerna rapporti concessori disciplinati - almeno in parte - dalla legislazione regionale, nell'ambito delle materie che rientrano nella sua competenza primaria o concorrente. Né può la Regione dolersi dell'effetto di riduzione delle proprie entrate finanziarie derivanti da tali definizioni agevolate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro presumibile impatto sull'equilibrio di bilancio regionale, né sulla possibilità della Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite. Nella parte, invece, in cui le disposizioni in esame concernono la possibilità di definizione agevolata di procedimenti amministrativi - anziché giudiziari - pendenti, occorre distinguere secondo che essi abbiano a oggetto concessioni di beni del demanio di titolarità statale, ovvero concessioni di beni del demanio regionale. Nel primo caso, lo Stato, in quanto titolare dei beni demaniali, ben può dettare disposizioni relative non solo alla misura dei canoni dovuti, ma anche a possibili meccanismi transattivi, da far valere nella competente sede amministrativa, che prevedano la rinuncia a una parte di tali canoni; e ciò anche qualora i relativi proventi siano integralmente destinati alla Regione che tali beni amministra. Rispetto, invece, alle concessioni di beni del demanio regionale, dovrà intendersi come operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 113-bis del d.l. n. 104 del 2020. (Precedente: S. 73/2018 - mass. 40698).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto speciale del Friuli-Venezia-Giulia, dell'art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 104 del 2020, che consentono, mediante il versamento di un importo ridotto rispetto a quanto dovuto, la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Discipline come quella all'esame afferiscono alla materia giurisdizione e norme processuali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., articolandosi in sostanza in un'offerta di composizione transattiva del contenzioso implicante un effetto estintivo dei processi in corso, competenza che non viene meno per il solo fatto che il contenzioso concerna rapporti concessori disciplinati - almeno in parte - dalla legislazione regionale, nell'ambito delle materie che rientrano nella sua competenza primaria o concorrente. Né può la Regione dolersi dell'effetto di riduzione delle proprie entrate finanziarie derivanti da tali definizioni agevolate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro presumibile impatto sull'equilibrio di bilancio regionale, né sulla possibilità della Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite. Nella parte, invece, in cui le disposizioni in esame concernono la possibilità di definizione agevolata di procedimenti amministrativi - anziché giudiziari - pendenti, occorre distinguere secondo che essi abbiano a oggetto concessioni di beni del demanio di titolarità statale, ovvero concessioni di beni del demanio regionale. Nel primo caso, lo Stato, in quanto titolare dei beni demaniali, ben può dettare disposizioni relative non solo alla misura dei canoni dovuti, ma anche a possibili meccanismi transattivi, da far valere nella competente sede amministrativa, che prevedano la rinuncia a una parte di tali canoni; e ciò anche qualora i relativi proventi siano integralmente destinati alla Regione che tali beni amministra. Rispetto, invece, alle concessioni di beni del demanio regionale, dovrà intendersi come operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 113-bis del d.l. n. 104 del 2020. (Precedente: S. 73/2018 - mass. 40698).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 7
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 8
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 9
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 10
legge
13/10/2020
n. 126
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
Altri parametri e norme interposte