Ordinanza 283/1998 (ECLI:IT:COST:1998:283)
Massima numero 24087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 283/98. PROCESSO PENALE - SENTENZA - REDAZIONE DEI MOTIVI - SCELTA DELL'ESTENSORE - CRITERI - SCELTA DA PARTE DEL PRESIDENTE TRA I COMPONENTI DEL COLLEGIO CHE ABBIANO ESPRESSO VOTO CONFORME ALLA DECISIONE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROCESSO CIVILE (ART. 118 DISP. ATTUAZ. C.P.C.) - PRETESA LESIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 283/98. PROCESSO PENALE - SENTENZA - REDAZIONE DEI MOTIVI - SCELTA DELL'ESTENSORE - CRITERI - SCELTA DA PARTE DEL PRESIDENTE TRA I COMPONENTI DEL COLLEGIO CHE ABBIANO ESPRESSO VOTO CONFORME ALLA DECISIONE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROCESSO CIVILE (ART. 118 DISP. ATTUAZ. C.P.C.) - PRETESA LESIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.), "nella parte in cui non prevede che la scelta dell'estensore sia fatta dal presidente tra i componenti del collegio che abbiano espresso voto conforme alla decisione", sollevata con riferimento all'art. 3 (in relazione all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), 21 e 101 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione non motiva sull'incidenza della eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale sull'addebito disciplinare contestato all'incolpato (nella specie, la questione era stata sollevata dalla Sezione disciplinare del C.S.M., nel caso di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato ordinario, incolpato perche' - risultato in minoranza nel collegio, e ciononostante incaricato di redigere un'ordinanza "de libertate" - aveva adottato una motivazione in contrasto con il dispositivo). red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.), "nella parte in cui non prevede che la scelta dell'estensore sia fatta dal presidente tra i componenti del collegio che abbiano espresso voto conforme alla decisione", sollevata con riferimento all'art. 3 (in relazione all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), 21 e 101 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione non motiva sull'incidenza della eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale sull'addebito disciplinare contestato all'incolpato (nella specie, la questione era stata sollevata dalla Sezione disciplinare del C.S.M., nel caso di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato ordinario, incolpato perche' - risultato in minoranza nel collegio, e ciononostante incaricato di redigere un'ordinanza "de libertate" - aveva adottato una motivazione in contrasto con il dispositivo). red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura civile (disp. att.)
n. 0
art. 118