Ordinanza 284/1998 (ECLI:IT:COST:1998:284)
Massima numero 24020
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 17/07/1998; Pubblicazione in G. U. 26/08/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 284/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE A CARICO DEL DEPUTATO VITTORIO SGARBI PROMOSSA INNANZI AL PRETORE DI ROMA, SEZ. QUINTA CIVILE, IN FORZA DI PROVVISIONALE ACCORDATA IN PRECEDENTE SENTENZA PENALE DI CONDANNA PER DIFFAMAZIONE - RIGETTO DI ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE, O QUANTO MENO DI SOSPENSIONE, DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE, NONOSTANTE LA DELIBERA, DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DELLA INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI LESIVE CONTESTATE AL PARLAMENTARE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO, CON RICORSO DEL DEPUTATO SGARBI, NEI CONFRONTI DEL GIUDICE ADITO - FASE DELIBATIVA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Pretore di Roma, sez. quinta civile, in relazione all'ordinanza 21 gennaio 1998 con cui era stata respinta dal pretore l'istanza dello stesso Sgarbi, di dichiarazione di estinzione, o quanto meno di sospensione, del procedimento di espropriazione mobiliare promosso a suo carico - in forza di provvisionale immediatamente esecutiva accordata in precedente sentenza penale di condanna per diffamazione - dal dottor Agostino Cordova, nonostante la delibera, in data 22 ottobre 1997, con cui la Camera dei deputati aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni lesive di cui il parlamentare era stato accusato, deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione, per difetto di legittimazione del ricorrente. Come la Corte ha avuto modo di affermare, infatti, nelle controversie relative ad opinioni che si assumono espresse da parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, l'attribuzione che puo' essere difesa con lo strumento del conflitto costituzionale e' la potesta', riconosciuta alle Camere, di dichiararne l'insindacabilita', e pertanto l'organo legittimato a sollevare il conflitto con l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di appartenenza e non anche il singolo parlamentare. Il che non significa che la posizione soggettiva del parlamentare, dopo che sia intervenuta la deliberazione di insindacabilita' della Camera, a norma dell'art. 68, comma primo Cost., ove l'autorita' giudiziaria continui a procedere, rimanga priva di tutela, giacche' il membro del Parlamento puo' pur sempre avvalersi dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento, utilmente esperiti, peraltro, nel caso di specie. - Cfr. S. nn. 265/1997, 443/1993 e 1150/1988, nonche' O. n. 177/1998. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37