Sentenza 289/1998 (ECLI:IT:COST:1998:289)
Massima numero 24115
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:  24116  24117


Titolo
SENT. 289/98 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', 'EX' ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI DI CUI IL DEPUTATO ROBERTO CALDEROLI E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, DAVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO, IN GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DI DANNI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, NEI CONFRONTI DELLA CAMERA, DAL GIUDICE ADITO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI, SOGGETTIVI E OGGETTIVI - CONFERMATA AMMISSIBILITA'.

Testo
A conferma della decisione adottata, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ord. n. 442 del 1997, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Bergamo, con ordinanza 29 maggio 1997, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, in data 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui e' in corso un procedimento civile in cui e' convenuto il deputato Roberto Calderoli, riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., va dichiarato ammissibile. Sotto il profilo soggettivo, infatti, sia il Tribunale di Bergamo - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate per definire il giudizio di responsabilita' nei confronti del deputato Calderoli - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, anche la "materia del conflitto" sussiste, giacche' il Tribunale di Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio, ritenuto illegittimo per erronea valutazione dei presupposti, del potere della Camera. - Cfr. O. n. 442/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre O. nn. 254/1998, 177/1998, 325/1997, 251/1997, 132/1997, 339/1996, 269/1996, 6/1996, 68/1993, 37/1998 e 469/1997, nonche' S. nn. 375/1997, 265/1997, 379/1996, 231/1975, 129/1996, 443/1993 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37