Sentenza 289/1998 (ECLI:IT:COST:1998:289)
Massima numero 24117
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:  24115  24116


Titolo
SENT. 289/98 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', 'EX' ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI, DI RITENUTO CONTENUTO DIFFAMATORIO, PER CUI IL DEPUTATO ROBERTO CALDEROLI E' STATO CONVENUTO IN GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DI DANNI INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE - ESTRANEITA' DELLE CONTESTATE "OPINIONI ESPRESSE" ALLE FUNZIONI DEL PARLAMENTARE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA.

Testo
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli, secondo quanto deliberato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, in relazione alle dichiarazioni, ritenute diffamatorie, dallo stesso rese in una conferenza stampa, in trasmissioni televisive e in un comizio, per le quali e' stato convenuto in giudizio civile per risarcimento di danni, davanti al Tribunale di Bergamo, dal dott. Tommaso Buonanno. Con conseguente annullamento della deliberazione della Camera nella parte in cui si riferisce a tale procedimento. Alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di insindacabilita' e dalla relazione della Giunta in essa richiamata, nonche' dalle deduzioni della difesa della Camera, non e' dato ravvisare, infatti, tra le espressioni contestate al deputato e le funzioni parlamentari, il collegamento necessario perche' gli si potesse riconoscere il diritto all'immunita', non risultando certo idonee al riguardo le asserzioni della Giunta, secondo cui le dichiarazioni in questione "traggono tutte spunto dalla sua posizione di deputato e di 'leader' locale della Lega Nord", e che i temi che esse toccavano sarebbero "tipici e caratteristici del gruppo parlamentare a cui appartiene", ne' l'accenno alla circostanza che all'origine delle contestate esternazioni sarebbe stata la sua reazione all'avviso di garanzia inviatogli in precedenza dal dott. Buonanno in qualita' di reggente della Procura della Repubblica, per il reato di vilipendio del Capo dello Stato. Un collegamento funzionale, d'altra parte, non puo' ravvisarsi neppure tra le ripetute allusioni del deputato, nelle dichiarazioni di cui e' stato chiamato a rispondere, a scorrettezze e illeciti asseritamente compiuti da magistrati, ed una interrogazione da lui successivamente rivolta al Ministro di grazia e giustizia per chiedergli di promuovere al riguardo attivita' ispettive, dato che, diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche se ritenuta diffamatoria, e - cio' che conta - estranea alla funzione e all'attivita' parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione, in data successiva al fatto, di una interrogazione 'ad hoc'. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte