Sentenza 46/2022 (ECLI:IT:COST:2022:46)
Massima numero 44608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/01/2022; Decisione del
25/01/2022
Deposito del 01/03/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Titolo
Tributi - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Tributo statale armonizzato a livello eurounitario - Disciplina - Competenza esclusiva statale (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto la riserva dell'Iva agevolata ai soli diportisti e non anche ai c.d. "Marina resort"). (Classif. 255025).
Tributi - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Tributo statale armonizzato a livello eurounitario - Disciplina - Competenza esclusiva statale (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto la riserva dell'Iva agevolata ai soli diportisti e non anche ai c.d. "Marina resort"). (Classif. 255025).
Testo
La disciplina dell'IVA - che è tributo statale armonizzato a livello eurounitario - è di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44201; S. 274/2020 - mass. 43149).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto, dell'art. 100, comma 10-bis, del d.l. n. 104 del 2020, che, modificando l'art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come conv., limita ai soli «diportisti» l'aliquota agevolata dell'IVA al 10% per la sosta e il pernottamento nelle strutture ricettive in questione - i c.d. "marina resort" -, ripristinando così, per la restante platea di turisti, l'aliquota ordinaria del 22%. Gli effetti paventati dalla Regione ricorrente, in termini di minore attrattività dei "marina resort" siti nel proprio territorio rispetto a quelli siti in Slovenia o Croazia, e conseguentemente di minori introiti finanziari per la stessa Regione, appaiono meramente indiretti ed eventuali, come tali inidonei a concretare una violazione dei parametri finanziari, costituzionali e statutari, invocati. Né può ritenersi affetta da irragionevolezza manifesta una disposizione che, nel perseguire il generale obiettivo di favorire talune attività imprenditoriali, delimiti la platea dei beneficiari di norme di agevolazione fiscale).Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/08/2020
n. 104
art. 100
co. 10
legge
13/10/2020
n. 126
art.
co.
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 32
co. 1
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
Altri parametri e norme interposte