Sentenza 290/1998 (ECLI:IT:COST:1998:290)
Massima numero 24164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
24165
Titolo
SENT. 290/98 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCESSO PENALE MINORILE - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE CHE, COME COMPONENTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME, SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, 27, SECONDO COMMA, E 101 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 290/98 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCESSO PENALE MINORILE - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE CHE, COME COMPONENTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME, SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, 27, SECONDO COMMA, E 101 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, in quanto - premesso che circa l'attivita' valutativa sul <> che si compie in sede di riesame, nessun dubbio puo' sorgere sulla sua idoneita' a costituire un fattore di pregiudizio rilevante ai fini dell'incompatibilita', essendo la cognizione demandata al tribunale del riesame 'ex' art. 309 cod. proc. pen. piena, di legittimita' e merito, non condizionata alle prospettazioni di parte, e consentendo la stessa ogni possibile decisione (di conferma o di riforma o di annullamento dell'ordinanza cautelare), senza limiti di devoluzione e senza vincoli derivanti dalla motivazione del provvedimento oggetto di riesame - nell'udienza preliminare del processo penale a carico di imputati minorenni il giudice e' chiamato ad una funzione sicuramente qualificabile come <>, poiche' egli puo' adottare un'ampia gamma di pronunce conclusive del processo altrimenti riservate all'organo del dibattimento, alcune delle quali contengono o presuppongono l'affermazione di responsabilita' dell'imputato. Pertanto, in ragione della natura delle decisioni, e delle correlative valutazioni affidate al giudice dell'udienza preliminare nel processo minorile, la previsione dell'incompatibilita' contenuta nell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. impugnato deve essere estesa ai rapporti tra la partecipazione al collegio del riesame e la successiva partecipazione al collegio costituito per l'udienza preliminare. - V. S. n. 311/1997, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma in oggetto, <>. - A partire dalla sentenza n. 432 del 1995, la Corte ha ripetutamente affermato che il principio costituzionale del <> comporta l'esigenza di escludere che uno stesso giudice-persona fisica possa pronunziarsi, nel medesimo procedimento e nei confronti dello stesso imputato, sia in sede cautelare personale sia in sede di giudizio conclusivo sul merito dell'imputazione, poiche' la sostanziale duplicazione di attivita' decisionali, che verrebbe in tali casi a verificarsi, costituirebbe ragione di <> per la funzione decisoria del giudice, relativamente alla pronunzia sul merito dell'ipotesi di accusa che lo stesso giudice e' chiamato a rendere. Sul punto, cfr., altresi', tra le molte, S. nn. 131/1996 e 155/1996. - Circa la caratterizzazione esclusivamente processuale dell'udienza preliminare che si svolge nel processo penale ordinario, v., da ultimo, O. nn. 91/1998 e 191/1998. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, in quanto - premesso che circa l'attivita' valutativa sul <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte