Sentenza 290/1998 (ECLI:IT:COST:1998:290)
Massima numero 24165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 22/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
24164
Titolo
SENT. 290/98 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCESSO PENALE MINORILE - GIUDICE CHE, COME COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELL'APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA CHE PROVVEDE IN ORDINE AD UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO, SI SIA PRONUNCIATO SU ASPETTI NON ESCLUSIVAMENTE FORMALI DELLA PREDETTA ORDINANZA - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 290/98 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCESSO PENALE MINORILE - GIUDICE CHE, COME COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELL'APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA CHE PROVVEDE IN ORDINE AD UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO, SI SIA PRONUNCIATO SU ASPETTI NON ESCLUSIVAMENTE FORMALI DELLA PREDETTA ORDINANZA - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Premesso che e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, e stante l'identita' della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi accusatoria; la medesima norma deve essere dichiarata incostituzionale in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza. Infatti, anche nel giudizio di appello 'de libertate', nonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame, possono compiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano l'insorgere di una causa di incompatibilita' al giudizio. - V. massima A. - Cfr., inoltre, S. n. 131/1996, punto 3.4 del diritto, e S. n. 155/1996, punto 4.3 del diritto, nelle quali si e' osservato che <>. red.: G. Leo
Premesso che e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, e stante l'identita' della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi accusatoria; la medesima norma deve essere dichiarata incostituzionale in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza. Infatti, anche nel giudizio di appello 'de libertate', nonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame, possono compiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano l'insorgere di una causa di incompatibilita' al giudizio. - V. massima A. - Cfr., inoltre, S. n. 131/1996, punto 3.4 del diritto, e S. n. 155/1996, punto 4.3 del diritto, nelle quali si e' osservato che <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27