Ordinanza 293/1998 (ECLI:IT:COST:1998:293)
Massima numero 24132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 293/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - DINIEGO O REVOCA, DA PARTE DEL PREFETTO, PER CHI SIA, O SIA STATO, SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA, SALVI GLI EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO, SULLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SULLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE MISURE DI SICUREZZA - CONSEGUENTE RICHIESTA, IN VIA PRINCIPALE, DI ELIMINAZIONE IN RADICE DELLE NORME IMPUGNATE E, IN VIA GRADATA, DI DIVERSA CONFORMAZIONE DELLE STESSE CON PRONUNCIA ADDITIVA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTO INNANZI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 Cost., delle disposizioni degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che prevedono rispettivamente il diniego e la revoca della patente di guida nei confronti di chi - tra le altre ipotesi - sia o sia stato sottoposto a una misura di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione. La questione e' stata infatti sollevata dal Magistrato di sorveglianza nel corso di un procedimento per l'accertamento della pericolosita' sociale di un condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, instaurato a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., nel quale la soluzione del promosso incidente non potrebbe spiegare alcuna influenza. Atteso che - come la Corte ha gia' rilevato nel decidere analoga questione - nella contestata disciplina del codice della strada la sottoposizione a una misura di sicurezza - al pari della sottoposizione a una misura di prevenzione o della dichiarazione di pericolosita' qualificata - costituisce un presupposto delle determinazioni amministrative (di competenza del prefetto) in tema di rilascio o revoca della patente, e pertanto il magistrato di sorveglianza non e', ne' puo' essere, in alcun modo chiamato a fare applicazione delle norme impugnate; norme che peraltro in nessun modo possono configurarsi quali aspetti del complessivo contenuto prescrittivo delle misure di sicurezza. - O. n. 253/1995, ma ved. anche S. n. 109/1983. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte