Ordinanza 294/1998 (ECLI:IT:COST:1998:294)
Massima numero 24097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 294/98. PROCESSO CIVILE - MODIFICHE NORMATIVE - DISCIPLINA TRANSITORIA - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DEL 30 APRILE 1995 - POSSIBILITA', NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE, DI ORDINARE L'IMMEDIATA DISCUSSIONE DELLA CAUSA E DI PRONUNCIARE LA SENTENZA AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 315 COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 294/98. PROCESSO CIVILE - MODIFICHE NORMATIVE - DISCIPLINA TRANSITORIA - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DEL 30 APRILE 1995 - POSSIBILITA', NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE, DI ORDINARE L'IMMEDIATA DISCUSSIONE DELLA CAUSA E DI PRONUNCIARE LA SENTENZA AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 315 COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 l. 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui non prevede una norma transitoria che consenta l'immediata applicabilita' dell'art. 315 cod. proc. civ. anche alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo (in relazione all'art. 186 - quater cod. proc. civ.), 24, comma primo e 97, comma primo, Cost., in quanto il legislatore, nel regolare la transizione dal vecchio al nuovo rito processuale, ha compiuto una scelta non irragionevole o arbitraria, che costituisce legittimo esercizio della sua potesta' discrezionale. - S. nn. 301/1986, 136/1991, 378/1994, 217/1998. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 l. 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui non prevede una norma transitoria che consenta l'immediata applicabilita' dell'art. 315 cod. proc. civ. anche alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo (in relazione all'art. 186 - quater cod. proc. civ.), 24, comma primo e 97, comma primo, Cost., in quanto il legislatore, nel regolare la transizione dal vecchio al nuovo rito processuale, ha compiuto una scelta non irragionevole o arbitraria, che costituisce legittimo esercizio della sua potesta' discrezionale. - S. nn. 301/1986, 136/1991, 378/1994, 217/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte