Ordinanza 297/1998 (ECLI:IT:COST:1998:297)
Massima numero 24134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 297/98. NAVIGAZIONE DA DIPORTO - CONDOTTA DI UNITA' DA DIPORTO SENZA LA PRESCRITTA ABILITAZIONE - SANZIONI PENALI PIU' SEVERE DI QUELLE APPLICABILI PER LA CONDUZIONE, PER SCOPI LUCRATIVI, DI IMBARCAZIONE ADDETTA ALLA NAVIGAZIONE INTERNA, SENZA IL PRESCRITTO TITOLO PROFESSIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON OMOGENEITA' DELLE FATTISPECIE POSTE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, impugnato in quanto, per la condotta di unita' da diporto senza la prescritta abilitazione, prevede sanzioni penali piu' severe di quelle applicabili - secondo il prevalente orientamento della Cassazione - in base all'art. 1231 del codice della navigazione, per l'ipotesi - dal giudice 'a quo' ritenuta piu' grave - della conduzione per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi) di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, riguardo alle condizioni di applicabilita' del principio di eguaglianza e alla discrezionalita' del legislatore, e relativi limiti, in ordine alla configurazione delle fattispecie criminose, va infatti rilevato che le due fattispecie messe a confronto dall'autorita' rimettente, essendo diverse sia rispetto allo scopo dell'attivita' - in un caso diportistico e nell'altro lucrativo - sia rispetto alla tipologia della navigazione - che puo' riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non professionale e nell'altro professionale, sia rispetto al titolo la cui mancanza e' sanzionata, non solo non sono identiche ma neppure omogenee e pertanto, non potendo l'indicato 'tertium comparationis' essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per se', non risulta irragionevole. - Riguardo ai principi su richiamati, v. S. nn. 431/1997, 65/1996, 237/1995 e 139/1984, nonche' S. nn. 84/1997, 313/1995, 341/1994 e 333/1991. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte