Ordinanza 298/1998 (ECLI:IT:COST:1998:298)
Massima numero 24137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 298/98. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - ESIMENTE DELLA RITRATTAZIONE - APPLICABILITA' DELLA STESSA AL REATO DI FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO MA NON, INVECE, AL REATO DI FAVOREGGIAMENTO COMMESSO MEDIANTE FALSE O RETICENTI DICHIARAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESTRANEITA' DEL REATO IN QUESTIONE ALLE IMPUTAZIONI OGGETTO DEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - IMPOSSIBILITA' DI RITENERE LA QUESTIONE RILEVANTE SOL PERCHE' IN TALE GIUDIZIO SI DISCUTE SULLA UTILIZZABILITA' DI DICHIARAZIONI RESE DA UN NON IMPUTATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 376 cod. pen., impugnato - in relazione all'art. 378 cod. pen. - nella parte in cui non estende anche al delitto di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, la speciale causa di non punibilita' della ritrattazione riconosciuta invece in ordine al delitto (previsto dall'art. 371-bis cod. pen.) di false informazioni al pubblico ministero. Invero - a parte che, alla stregua del criterio di determinazione della competenza per materia secondo il limite edittale di pena (artt. 6 e 7 cod. proc. pen.) il favoreggiamento personale non rientra tra i delitti di cui il Tribunale rimettente puo' conoscere - sta di fatto che la possibilita' giuridica di ritrattare che si richiede di riconoscere in favore di chi sia imputato del reato di favoreggiamento personale, non potrebbe evidentemente spiegare alcun effetto sull'esito del giudizio di merito, che non concerne quel titolo di reato ne' un suo eventuale autore. Ne', a dimostrazione della rilevanza della sollevata questione, puo' trarsi valido argomento dalla incidenza della stessa - secondo la motivazione addotta sul punto dalla ordinanza di rimessione - sulla utilizzabilita' o meno, ai fini delle contestazioni, di un verbale di informazioni rese alla polizia giudiziaria da un soggetto, che peraltro neppure risulta se, e davanti a quale giudice, abbia assunto, allo stato, la veste di imputato del reato 'de quo', condizione minima, questa, per poter discutere, in concreto, della inapplicabilita' della reclamata esimente. - Sulla non fondatezza (in riferimento all'art. 3 Cost.) e la manifesta infondatezza (in relazione all'art. 24 Cost.) di analoga questione, proposta sulla mancata estensione dell'esimente al reato di favoreggiamento, ma in relazione alla riconosciuta applicabilita' della stessa al reato di falsa testimonianza, S. n. 228/1982. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte