Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione del ricorso in luogo errato - Nullità, anziché inesistenza (nel caso di specie: manifesta inammissibilità, per erroneità del luogo di notifica del ricorso, della questione di legittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la nomina degli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna e la loro permanenza nella carica fino all'insediamento degli organi provinciali). (Classif. 111004).
La notificazione del ricorso in un luogo errato, diverso dalla sede dell'ente, non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità. (Precedente: O. 101/2017 - mass. 39509).
(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per decadenza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lett. p, Cost. e all'art. 3, primo comma, lett. b, dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art.1 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2019, ai sensi del quale, nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali - possono restare in carica fino all'insediamento degli organi provinciali, da eleggersi entro il 1° luglio 2020. È infatti decorso il termine per impugnare senza che all'ente convenuto sia stato notificato l'atto di gravame e non si è altrimenti instaurato il contraddittorio).