Ordinanza 299/1998 (ECLI:IT:COST:1998:299)
Massima numero 24133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/07/1998; Decisione del
07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 299/98. REATI E PENE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - PUNIBILITA' A QUERELA SE COMMESSI IN DANNO DEL CONIUGE SEPARATO E NON, INVECE, SE COMMESSI IN DANNO DEL CONIUGE DIVORZIATO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON ASSIMILABILITA' DELLE IPOTESI POSTE A CONFRONTO, PERMANENDO NELL'UNA E NON PIU' NELL'ALTRA, IL VINCOLO MATRIMONIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 299/98. REATI E PENE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - PUNIBILITA' A QUERELA SE COMMESSI IN DANNO DEL CONIUGE SEPARATO E NON, INVECE, SE COMMESSI IN DANNO DEL CONIUGE DIVORZIATO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON ASSIMILABILITA' DELLE IPOTESI POSTE A CONFRONTO, PERMANENDO NELL'UNA E NON PIU' NELL'ALTRA, IL VINCOLO MATRIMONIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 649, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la procedibilita' a querela per i delitti contro il patrimonio commessi in danno - tra le altre ipotesi - del coniuge legalmente separato, non stabilisce la medesima regola per il caso di reato commesso in danno del coniuge divorziato. Contrariamente all'assunto del giudice 'a quo', infatti, le due ipotesi non sono assimilabili giacche' in un caso - la separazione personale - permane il vincolo matrimoniale, nell'altro - il divorzio - il vincolo matrimoniale e' invece sciolto, e tale basilare distinzione e' sufficiente a far considerare non irragionevole ne' discriminatoria la disciplina impugnata, che peraltro risulta coerente con una piu' generale linea di diversificazione degli aspetti penali connessi, rispettivamente, alla separazione personale e al divorzio, che la Corte costituzionale ha gia' riconosciuto essere non arbitraria e dunque non censurabile in rapporto al parametro invocato. - Cfr. S. nn. 325/1995 e 472/1989. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 649, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la procedibilita' a querela per i delitti contro il patrimonio commessi in danno - tra le altre ipotesi - del coniuge legalmente separato, non stabilisce la medesima regola per il caso di reato commesso in danno del coniuge divorziato. Contrariamente all'assunto del giudice 'a quo', infatti, le due ipotesi non sono assimilabili giacche' in un caso - la separazione personale - permane il vincolo matrimoniale, nell'altro - il divorzio - il vincolo matrimoniale e' invece sciolto, e tale basilare distinzione e' sufficiente a far considerare non irragionevole ne' discriminatoria la disciplina impugnata, che peraltro risulta coerente con una piu' generale linea di diversificazione degli aspetti penali connessi, rispettivamente, alla separazione personale e al divorzio, che la Corte costituzionale ha gia' riconosciuto essere non arbitraria e dunque non censurabile in rapporto al parametro invocato. - Cfr. S. nn. 325/1995 e 472/1989. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte