Ordinanza 300/1998 (ECLI:IT:COST:1998:300)
Massima numero 24147
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 300/98. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - RICORSO DEL PRETORE DI MILANO AVVERSO LA DELIBERA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ADOTTATA IL 7 MAGGIO 1997, CON LA QUALE E' STATA RITENUTA INSINDACABILE, AI SENSI DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST., LA CONDOTTA ADDEBITATA AL SENATORE FRANCESCO TABLADINI, IMPUTATO DEL REATO DI CUI AGLI ARTT. 110, 112, N. 1, 81 E 341 COD. PEN., PER AVERE APPOSTO SU ALCUNI EDIFICI DEL CENTRO DI BRESCIA, CONTIGUI ALLA SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE, SCRITTE LESIVE DELL'ONORE E DEL PRESTIGIO DEI MAGISTRATI FRANCESCO LISCIOTTO E ANNA DI MARTINO - ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO POTERE DA PARTE DEL SENATO - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Pretore di Milano - con ricorso depositato il 13 febbraio 1998 - nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio 1997, con la quale il Senato ha ritenuto che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del senatore Tabladini - imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per avere apposto su alcuni edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio di due magistrati - concerne opinioni espresse da una membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, per quanto attiene al profilo soggettivo, il Pretore di Milano, in ordine al giudizio del quale e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate e, del pari, il Senato della Repubblica e' legittimato ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.; per quanto attiene, poi, al profilo oggettivo, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte, poiche' il Pretore di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte del Senato, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni. - Cfr., pure, tra le altre, O. nn. 177/1998, 37/1998, 469/1997, 325/1997, 132/1997, 339/1996 e 6/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37