Ordinanza 301/1998 (ECLI:IT:COST:1998:301)
Massima numero 24148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  07/07/1998;  Decisione del  07/07/1998
Deposito del 18/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 301/98. REATO IN GENERE - REATI ELETTORALI - FIGURE DI REATO RELATIVE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEI PREDETTI REATI <> - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. Invero, nell'ordinanza di rimessione non si coglie il nesso di rilevanza fra le questioni sollevate ed il giudizio pendente dinanzi al giudice 'a quo', ne' si evince se la violazione riguardi la competizione nelle elezioni amministrative o se invece concerna la competizione elettorale politica. - Cfr. S. n. 52/1996, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale della sanzione penale, in origine prevista per l'uso, per finalita' di propaganda elettorale, dell'altoparlante collocato su automobile. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte