Ordinanza 306/1998 (ECLI:IT:COST:1998:306)
Massima numero 24152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
09/07/1998; Decisione del
09/07/1998
Deposito del 22/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 306/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA - INGIUNZIONE PREFETTIZIA - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA E, SUCCESSIVAMENTE, MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 306/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA - INGIUNZIONE PREFETTIZIA - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA E, SUCCESSIVAMENTE, MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' decisa dalla Corte nel senso della infondatezza con la sentenza n. 366 del 1994 e poi, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, nel senso della manifesta infondatezza con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994, 268 del 1996 e 324 del 1997, nelle quali si e' rilevato che la misura della sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada puo' essere modulata dal legislatore in modo da perseguire finalita' deflattive del contenzioso amministrativo; e che, comunque, e' sempre esperibile il ricorso giurisdizionale, in cui il giudice, anche quando respinge l'opposizione ad una ordinanza- ingiunzione prefettizia, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che puo' essere fissata nella misura corrispondente a quella <> di cui all'art. 202 del codice della strada. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, gia' decisa dalla Corte nel senso della infondatezza con la sentenza n. 366 del 1994 e poi, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, nel senso della manifesta infondatezza con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994, 268 del 1996 e 324 del 1997, nelle quali si e' rilevato che la misura della sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada puo' essere modulata dal legislatore in modo da perseguire finalita' deflattive del contenzioso amministrativo; e che, comunque, e' sempre esperibile il ricorso giurisdizionale, in cui il giudice, anche quando respinge l'opposizione ad una ordinanza- ingiunzione prefettizia, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che puo' essere fissata nella misura corrispondente a quella <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte