Ordinanza 307/1998 (ECLI:IT:COST:1998:307)
Massima numero 24103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  09/07/1998;  Decisione del  09/07/1998
Deposito del 22/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 307/98. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - ENTE POSTE ITALIANE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE - PRETESA INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo e 103, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, d.l. 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del ministero), convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui devolve all'a.g.o. ogni controversia concernente il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente "Poste Italiane" (nella specie, la questione era stata sollevata dalla sez. giurisd. per la Regione Puglia della Corte dei conti nel corso di un giudizio di responsabilita' promosso dal Procuratore regionale nei confronti di un impiegato dell'Ente in fattispecie esauritasi anteriormente alla trasformazione dell'Ente medesimo in societa' per azioni), in quanto - posto che il precetto dell'art. 103, comma secondo, Cost., stabilisce il carattere della tendenziale e non assoluta generalita' della giurisdizione della Corte dei conti, sicche' la sua concreta attribuzione richiede l'"interpositio legislatoris", all'esito di valutazioni che non toccano soltanto gli aspetti procedimentali del giudizio, ma investono la stessa disciplina sostanziale della responsabilita'; che la norma denunziata, attribuendo all'a.g.o. "le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato" dei dipendenti dell'ente "Poste italiane", appare meramente esplicativa di un principio in ogni caso derivante dalla espressa configurazione data all'ente ed ai rapporti di lavoro dei dipendenti del medesimo; e che, in forza dello statuto dell'ente e del C.C.N. il rapporto di lavoro evocato nel giudizio "a quo" viene disciplinato dalle norme del codice civile anche relativamente alla responsabilita' "per i danni prodotti dal dipendente all'Ente" - l'attribuzione all'a.g.o. delle controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente "Poste italiane", derivando dalla natura dell'ente e dal tipo di rapporto di lavoro ed essendo altresi' coerente con il criterio generale stabilito dall'art. 409 n. 4 cod. proc. civ., costituisce puntuale applicazione del canone di razionalita' dell'ordinamento; ed in quanto i "tertia comparationis", richiamati a sostegno della prospettata violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (art. 58, comma 1, della legge n. 142 del 1990, relativo alla responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali; e art. 1 della legge n. 20 del 1994, relativo all'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, tutti espressamente sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti), si riferiscono a situazioni palesemente disomogenee rispetto a quella all'esame dei giudici "a quibus". - S. nn. 102/1977, 129/1981, 641/1987, 773/1988, 24/1993, 385/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 409  n. 4