Ordinanza 309/1998 (ECLI:IT:COST:1998:309)
Massima numero 24154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/07/1998; Decisione del
09/07/1998
Deposito del 22/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 309/98. EDILIZIA ED URBANISTICA - VIOLAZIONI EDILIZIE - RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - DINIEGO - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO IL PREDETTO DINIEGO - SOSPENSIONE DELL'AZIONE PENALE SINO ALLA DEFINIZIONE DEL RICORSO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 309/98. EDILIZIA ED URBANISTICA - VIOLAZIONI EDILIZIE - RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - DINIEGO - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO IL PREDETTO DINIEGO - SOSPENSIONE DELL'AZIONE PENALE SINO ALLA DEFINIZIONE DEL RICORSO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, gia' con la sentenza n. 85 del 1998, pronunciata con riferimento alla domanda di condono, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo - con la predetta decisione e' stato altresi' rilevato che la mancata previsione della sospensione dell'azione penale non comporta l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna dell'imputato anche in pendenza davanti al giudice amministrativo di giudizi sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria. Invero, il giudice penale puo' esercitare tutti i poteri processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine alle verifiche istruttorie, fino alla eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento 'ex' art. 479 cod. proc. pen., con effetti sospensivi del decorso della prescrizione. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, gia' con la sentenza n. 85 del 1998, pronunciata con riferimento alla domanda di condono, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo - con la predetta decisione e' stato altresi' rilevato che la mancata previsione della sospensione dell'azione penale non comporta l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna dell'imputato anche in pendenza davanti al giudice amministrativo di giudizi sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria. Invero, il giudice penale puo' esercitare tutti i poteri processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine alle verifiche istruttorie, fino alla eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento 'ex' art. 479 cod. proc. pen., con effetti sospensivi del decorso della prescrizione. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte