Ordinanza 310/1998 (ECLI:IT:COST:1998:310)
Massima numero 24034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/07/1998; Decisione del
09/07/1998
Deposito del 22/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 310/98. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA ALLA DIRIGENZA - ATTRIBUZIONE, IN LEGGE DELLA REGIONE, DELLA RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA AD UNA DELEGAZIONE COMPOSTA INTERAMENTE DA DIRIGENTI - RILEVATO CONTRASTO, IN INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' PROMOSSO DALLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI, CON IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA STABILITO IN MATERIA DA NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, OLTRE CHE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTE INNOVAZIONI SIA NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CHE NELLA LEGISLAZIONE STATALE - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DI RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE, RESTANDO IMPREGIUDICATA OGNI VALUTAZIONE CIRCA LA LEGITTIMAZIONE DELLA STESSA A SOLLEVARE LA QUESTIONE.
ORD. 310/98. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA ALLA DIRIGENZA - ATTRIBUZIONE, IN LEGGE DELLA REGIONE, DELLA RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA AD UNA DELEGAZIONE COMPOSTA INTERAMENTE DA DIRIGENTI - RILEVATO CONTRASTO, IN INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' PROMOSSO DALLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI, CON IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA STABILITO IN MATERIA DA NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, OLTRE CHE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTE INNOVAZIONI SIA NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CHE NELLA LEGISLAZIONE STATALE - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DI RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE, RESTANDO IMPREGIUDICATA OGNI VALUTAZIONE CIRCA LA LEGITTIMAZIONE DELLA STESSA A SOLLEVARE LA QUESTIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 Cost. e 4 Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 62, comma 1, della legge della stessa Regione 27 marzo 1996, n. 16 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte relativa alla composizione - ritenuta, in quanto costituita interamente da appartenenti all'area dirigenziale, non conforme ai principi di autonomia e imparzialita' - della delegazione destinata a rappresentare, anche nella contrattazione collettiva per la dirigenza regionale, la parte pubblica - questione sollevata dalla Corte dei conti-sezione del controllo sugli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in sede di controllo dell'autorizzazione, da parte della Giunta regionale, alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997, per i dirigenti regionali - deve ordinarsi - restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare incidenti di costituzionalita' in riferimento a parametri diversi dall'art. 81 Cost. - la restituzione degli atti all'autorita' rimettente. Successivamente all'ordinanza di rinvio, infatti, con le leggi regionali 5 settembre 1997, n. 29, e 9 settembre 1997, n. 31, sono state apportate radicali modifiche alla composizione della delegazione, con conseguente inapplicabilita' della disposizione impugnata sia in relazione ai su indicati bienni 1994-1995 e 1996-1997, sia per la contrattazione futura, a decorrere dal contratto 1998-2001, ed inoltre, anche nella disciplina statale sul controllo della Corte dei conti - alla quale la stessa contestata disposizione regionale fa richiamo - si sono registrate significative innovazioni, tra cui quella, di particolare importanza, costituita dalla eliminazione -disposta dall'art. 9- dall'elenco degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimita', delle autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, e pertanto il mutato quadro normativo rende necessario un nuovo esame della rilevanza, nel procedimento di provenienza, della sollevata questione. red.: S. Pomodoro
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 Cost. e 4 Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 62, comma 1, della legge della stessa Regione 27 marzo 1996, n. 16 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte relativa alla composizione - ritenuta, in quanto costituita interamente da appartenenti all'area dirigenziale, non conforme ai principi di autonomia e imparzialita' - della delegazione destinata a rappresentare, anche nella contrattazione collettiva per la dirigenza regionale, la parte pubblica - questione sollevata dalla Corte dei conti-sezione del controllo sugli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in sede di controllo dell'autorizzazione, da parte della Giunta regionale, alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997, per i dirigenti regionali - deve ordinarsi - restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare incidenti di costituzionalita' in riferimento a parametri diversi dall'art. 81 Cost. - la restituzione degli atti all'autorita' rimettente. Successivamente all'ordinanza di rinvio, infatti, con le leggi regionali 5 settembre 1997, n. 29, e 9 settembre 1997, n. 31, sono state apportate radicali modifiche alla composizione della delegazione, con conseguente inapplicabilita' della disposizione impugnata sia in relazione ai su indicati bienni 1994-1995 e 1996-1997, sia per la contrattazione futura, a decorrere dal contratto 1998-2001, ed inoltre, anche nella disciplina statale sul controllo della Corte dei conti - alla quale la stessa contestata disposizione regionale fa richiamo - si sono registrate significative innovazioni, tra cui quella, di particolare importanza, costituita dalla eliminazione -disposta dall'art. 9- dall'elenco degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimita', delle autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, e pertanto il mutato quadro normativo rende necessario un nuovo esame della rilevanza, nel procedimento di provenienza, della sollevata questione. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. b)
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 1
co. 3