Ordinanza 311/1998 (ECLI:IT:COST:1998:311)
Massima numero 24139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  09/07/1998;  Decisione del  09/07/1998
Deposito del 22/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 311/98. SANITA' PUBBLICA - RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI SANGUE UMANO E DI EMODERIVATI IN VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE O PER FINI DI LUCRO - SANZIONI PENALI - MINIMI EDITTALI E PENE ACCESSORIE PREVISTE IN MISURA E MODO TALE DA IMPEDIRE, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO', DI FRONTE ALLA VARIETA' DELLE CONDOTTE PUNITE E AL MINIMO DISVALORE DI TALUNE DI ESSE, LA NECESSARIA GRADUAZIONE - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO IDENTICO TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', E CON INCIDENZA ANCHE SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLE PENE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, denunciato in quanto, per la raccolta e distribuzione di sangue umano e per la produzione e messa in commercio di emoderivati effettuate in violazione di norme di legge o per fini di lucro, prevede sanzioni penali che, essendo caratterizzate da un elevato minimo edittale (mesi dodici di reclusione e lire 400.000 di multa) e da una pena accessoria particolarmente severa (interdizione dell'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a due anni) che, a fronte delle quanto mai variegate condotte contemplate, alcune delle quali sicuramente pericolose per la salute della collettivita' ed altre in cui invece il rischio si appaleserebbe minimo o in concreto inesistente, non consentirebbero alcuna graduazione. Invero, anche volendo prescindere dal considerare che i fatti contestati nella imputazione oggetto del giudizio 'a quo' con riferimento a norme di carattere regolamentare, non appaiono integrare alcuna delle ipotesi di violazione di leggi previste dalla norma impugnata, va rilevato che il giudice rimettente omette del tutto di additare quale dovrebbe essere, nel caso, il regime sanzionatorio costituzionalmente imposto, venendo cosi' a mancare la necessaria puntuale motivazione della rilevanza. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23