Ordinanza 312/1998 (ECLI:IT:COST:1998:312)
Massima numero 24070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  09/07/1998;  Decisione del  09/07/1998
Deposito del 22/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 312/98. IMPOSTE IN GENERE - PENE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI NORME DI LEGGI FINANZIARIE - MISURE CAUTELARI A GARANZIA DEI RELATIVI ADEMPIMENTI - ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE E AUTORIZZAZIONE A SEQUESTRO CONSERVATIVO A FAVORE DELL'ERARIO, IN BASE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE DELL'INFRAZIONE, SENZA POSSIBILITA', PER IL DEBITORE, DI VALERSI IN CONTRARIO DEI RIMEDI ORA PREVISTI NELLA DISCIPLINA CODICISTICA GENERALE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - LAMENTATA INCIDENZA SU PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - nelle parti in cui consentono all'intendente di chiedere al tribunale competente, in base al processo verbale di constatazione dell'infrazione, a garanzia dell'adempimento della prevista sanzione pecuniaria, l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore od anche l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili dello stesso, senza peraltro permettere all'interessato di esperire i rimedi di cui agli artt. 669 'decies' e 669 'terdecies' cod. proc. civ. (revoca o modifica del provvedimento per mutate circostanze, e reclamo ad altro giudice), ne' imporre all'Amministrazione di promuovere, una volta ottenuta la misura cautelare, il giudizio di merito - nonche', in alternativa, nei confronti dell'art. 669 'quaterdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui inibisce, nell'ipotesi 'de qua', l'applicazione del rito cautelare uniforme. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, e' stato emanato, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) con il quale e' stata introdotta una nuova disciplina degli istituti dell'ipoteca e del sequestro conservativo in oggetto (art. 22) disponendosi ad un tempo l'abrogazione degli artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929 (art. 29), con prevista regolamentazione transitoria, altresi' in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in corso (art. 25), e pertanto e' necessario che, alla luce di tale disciplina sopravvenuta, entrata in vigore il 1^ aprile 1998 (art. 30), e del mutamento, che ne e' conseguito, nel complessivo quadro normativo di riferimento del processo principale, si valuti se le sollevate questioni siano tuttora rilevanti. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte