Ordinanza 319/1998 (ECLI:IT:COST:1998:319)
Massima numero 24136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
09/07/1998; Decisione del
09/07/1998
Deposito del 22/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 319/98. ENTI LOCALI - STATO DI DISSESTO - PROCEDURA SPECIALE CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE - IMPIGNORABILITA' DI SOMME DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - LAMENTATE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI, SOTTO VARI PROFILI, PER I CREDITORI, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 319/98. ENTI LOCALI - STATO DI DISSESTO - PROCEDURA SPECIALE CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE - IMPIGNORABILITA' DI SOMME DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - LAMENTATE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI, SOTTO VARI PROFILI, PER I CREDITORI, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 81 e 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) denunciati in quanto, in caso di dissesto degli enti locali, prevedono forme di procedura esecutiva sotto vari aspetti lesive, ad avviso del giudice 'a quo', della 'par condicio' dei diritti dei creditori - che i poteri riconosciuti all'amministrazione ridurrebbero inoltre a meri interessi legittimi - e del principio della responsabilita' patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. Difetta infatti nell'ordinanza di rimessione la necessaria motivazione della rilevanza della questione, non desumibile neppure da una descrizione, ancorche' sommaria, della fattispecie oggetto della controversia di provenienza, che d'altra parte la diversita' di contenuto delle due norme congiuntamente denunciate non consente di ricostruire nemmeno induttivamente. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 81 e 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) denunciati in quanto, in caso di dissesto degli enti locali, prevedono forme di procedura esecutiva sotto vari aspetti lesive, ad avviso del giudice 'a quo', della 'par condicio' dei diritti dei creditori - che i poteri riconosciuti all'amministrazione ridurrebbero inoltre a meri interessi legittimi - e del principio della responsabilita' patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. Difetta infatti nell'ordinanza di rimessione la necessaria motivazione della rilevanza della questione, non desumibile neppure da una descrizione, ancorche' sommaria, della fattispecie oggetto della controversia di provenienza, che d'altra parte la diversita' di contenuto delle due norme congiuntamente denunciate non consente di ricostruire nemmeno induttivamente. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte