Sentenza 322/1998 (ECLI:IT:COST:1998:322)
Massima numero 24109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 322/98. PRESCRIZIONE E DECADENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - APPLICABILITA' IN TEMA DI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' DI PERSONE ED I LORO AMMINISTRATORI PER LE AZIONI DI RESPONSABILITA' CONTRO QUESTI ULTIMI, FINCHE' SONO IN CARICA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' DI CAPITALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA DI TALI SOCIETA', A FRONTE DELLE IRREGOLARITA' DEI LORO AMMINISTRATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 322/98. PRESCRIZIONE E DECADENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - APPLICABILITA' IN TEMA DI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' DI PERSONE ED I LORO AMMINISTRATORI PER LE AZIONI DI RESPONSABILITA' CONTRO QUESTI ULTIMI, FINCHE' SONO IN CARICA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' DI CAPITALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA DI TALI SOCIETA', A FRONTE DELLE IRREGOLARITA' DEI LORO AMMINISTRATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, fintantoche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, in quanto - posto che, se esorbita dai compiti del Giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi gia' determinata, purche' la norma richiamata costituisca un valido 'tertium comparationis', tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte; che la 'ratio' della sospensione della prescrizione fra societa' con personalita' giuridica ed i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, e', comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la societa' all'amministratore; e che identica 'ratio' ricorre anche per la societa' in accomandita semplice, che, come quelle dotate di personalita' giuridica, e' gestita da uno o piu' amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale - resta del tutto irrilevante, rispetto alla 'ratio' della sospensione della prescrizione, che si tratti di societa' avente personalita' giuridica o di una societa' in accomandita semplice; sicche', siffatta omogeneita' di situazione, sotto tale aspetto (non intaccata dalla diversita' di disciplina che il legislatore detta, per le societa' di capitali e per la societa' in accomandita semplice, in tema di azione di responsabilita' e di revoca dell'amministratore) rende la esclusione della societa' in accomandita semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza. - S. n. 2/1998. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, fintantoche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, in quanto - posto che, se esorbita dai compiti del Giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi gia' determinata, purche' la norma richiamata costituisca un valido 'tertium comparationis', tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte; che la 'ratio' della sospensione della prescrizione fra societa' con personalita' giuridica ed i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, e', comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la societa' all'amministratore; e che identica 'ratio' ricorre anche per la societa' in accomandita semplice, che, come quelle dotate di personalita' giuridica, e' gestita da uno o piu' amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale - resta del tutto irrilevante, rispetto alla 'ratio' della sospensione della prescrizione, che si tratti di societa' avente personalita' giuridica o di una societa' in accomandita semplice; sicche', siffatta omogeneita' di situazione, sotto tale aspetto (non intaccata dalla diversita' di disciplina che il legislatore detta, per le societa' di capitali e per la societa' in accomandita semplice, in tema di azione di responsabilita' e di revoca dell'amministratore) rende la esclusione della societa' in accomandita semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza. - S. n. 2/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte