Sentenza 323/1998 (ECLI:IT:COST:1998:323)
Massima numero 24119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
24118
Titolo
SENT. 323/98 B. CACCIA - REGIONE SARDEGNA - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - PERIODI DI CACCIA - PREVISTA POSSIBILITA', IN LEGGE DELLA REGIONE, DI ABBATTERE ALCUNI ESEMPLARI DI UCCELLI SELVATICI OLTRE IL LIMITE DEL 31 GENNAIO STABILITO, IN CONFORMITA' ED ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA, DA NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI STATUTARI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PERMANENTE FACOLTA' DELLA REGIONE, TUTTAVIA, NEL RISPETTO DEL SUDDETTO LIMITE, DI APPORTARE, SOTTO ALTRI ASPETTI, DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA.
SENT. 323/98 B. CACCIA - REGIONE SARDEGNA - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - PERIODI DI CACCIA - PREVISTA POSSIBILITA', IN LEGGE DELLA REGIONE, DI ABBATTERE ALCUNI ESEMPLARI DI UCCELLI SELVATICI OLTRE IL LIMITE DEL 31 GENNAIO STABILITO, IN CONFORMITA' ED ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA, DA NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI STATUTARI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PERMANENTE FACOLTA' DELLA REGIONE, TUTTAVIA, NEL RISPETTO DEL SUDDETTO LIMITE, DI APPORTARE, SOTTO ALTRI ASPETTI, DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA.
Testo
L'art. 49, comma 1, lett. b), della legge riapprovata dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", nella parte in cui consente di abbattere le specie di uccelli ivi elencate (colombaccio, beccaccia, merlo, ecc.) dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione. Non v'ha dubbio, infatti, che tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale il cui rispetto, in forza del precetto statutario, e' limite invalicabile della potesta' legislativa della Regione in materia, sia da annoverarsi il disposto dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il periodo venatorio) secondo il quale i termini dei periodi di caccia, in conformita' e in attuazione della direttiva 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) "devono essere comunque contenuti tra il 1^ settembre e il 31 gennaio", dovendo escludersi, dato il rapporto di stretta connessione tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo e quelle -volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili- che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale, che -come pure ha sostenuto la difesa della Regione - la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociali possa riconoscersi solo alle prime. La decisione adottata, peraltro, non incide sulla facolta' delle Regioni, ad esse attribuita dallo stesso art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, - fermi restando i limiti dell'arco temporale 1^ settembre-31 gennaio - di apportare deroghe, in base ad accertamenti attendibili dal punto di vista tecnico-scientifico, alla disciplina generale dei periodi venatori, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali. - V. S. nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990 e 1002/1988. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
L'art. 49, comma 1, lett. b), della legge riapprovata dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre 1996, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", nella parte in cui consente di abbattere le specie di uccelli ivi elencate (colombaccio, beccaccia, merlo, ecc.) dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione. Non v'ha dubbio, infatti, che tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale il cui rispetto, in forza del precetto statutario, e' limite invalicabile della potesta' legislativa della Regione in materia, sia da annoverarsi il disposto dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il periodo venatorio) secondo il quale i termini dei periodi di caccia, in conformita' e in attuazione della direttiva 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) "devono essere comunque contenuti tra il 1^ settembre e il 31 gennaio", dovendo escludersi, dato il rapporto di stretta connessione tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo e quelle -volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili- che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale, che -come pure ha sostenuto la difesa della Regione - la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociali possa riconoscersi solo alle prime. La decisione adottata, peraltro, non incide sulla facolta' delle Regioni, ad esse attribuita dallo stesso art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, - fermi restando i limiti dell'arco temporale 1^ settembre-31 gennaio - di apportare deroghe, in base ad accertamenti attendibili dal punto di vista tecnico-scientifico, alla disciplina generale dei periodi venatori, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali. - V. S. nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990 e 1002/1988. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 2