Sentenza 324/1998 (ECLI:IT:COST:1998:324)
Massima numero 24124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Titolo
SENT. 324/98 A. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE AI MINORI RICONOSCIUTI INFERMI DI MENTE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE SULLA TUTELA DEI MINORI ANCHE NEL CIRCUITO PENALE - PROSPETTATA PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA QUESTIONE NEL MERITO PER LA MANCANZA DI QUALSIASI MENZIONE, NEL DECRETO PRESIDENZIALE SUL PROCESSO PENALE MINORILE N. 448 DEL 1988, IN ORDINE ALLA CONTESTATA MISURA - ESCLUSIONE - PREVALENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE 'A QUO', SUL PUNTO, NELLA NON IMPLAUSIBILE MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA.
SENT. 324/98 A. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE AI MINORI RICONOSCIUTI INFERMI DI MENTE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE SULLA TUTELA DEI MINORI ANCHE NEL CIRCUITO PENALE - PROSPETTATA PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA QUESTIONE NEL MERITO PER LA MANCANZA DI QUALSIASI MENZIONE, NEL DECRETO PRESIDENZIALE SUL PROCESSO PENALE MINORILE N. 448 DEL 1988, IN ORDINE ALLA CONTESTATA MISURA - ESCLUSIONE - PREVALENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE 'A QUO', SUL PUNTO, NELLA NON IMPLAUSIBILE MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA.
Testo
Il fatto che nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile, nelle norme relative alle misure di sicurezza, ci si riferisca esplicitamente solo alle misure della liberta' vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunita': art. 36, comma 2), senza fare alcuna menzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non puo' precludere l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., nei confronti delle norme del codice penale (artt. 206 e 222) che di tale misura prevedono, o quanto meno consentono, l'applicazione, senza differenziazioni di trattamento, ai minori riconosciuti infermi di mente. Ed invero, benche' il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur se relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali, che riveste al riguardo il d.P.R. n. 448 del 1988, possa indurre a dubitare della permanente riferibilita' di tale misura detentiva ai minori, in base all'art. 206 cod. pen., in sede di applicazione provvisoria, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222 cod. pen., della applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai minori in ordine al giudizio. E d'altra parte, al riguardo, e' decisivo che la ricostruzione del sistema offerta dall'autorita' rimettente, e che condiziona la rilevanza della questione - il cui apprezzamento spetta anzitutto ad essa - non appaia palesemente implausibile. - Cfr. O. n. 360/1990. red.: S. Pomodoro
Il fatto che nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile, nelle norme relative alle misure di sicurezza, ci si riferisca esplicitamente solo alle misure della liberta' vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunita': art. 36, comma 2), senza fare alcuna menzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non puo' precludere l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., nei confronti delle norme del codice penale (artt. 206 e 222) che di tale misura prevedono, o quanto meno consentono, l'applicazione, senza differenziazioni di trattamento, ai minori riconosciuti infermi di mente. Ed invero, benche' il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur se relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali, che riveste al riguardo il d.P.R. n. 448 del 1988, possa indurre a dubitare della permanente riferibilita' di tale misura detentiva ai minori, in base all'art. 206 cod. pen., in sede di applicazione provvisoria, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222 cod. pen., della applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai minori in ordine al giudizio. E d'altra parte, al riguardo, e' decisivo che la ricostruzione del sistema offerta dall'autorita' rimettente, e che condiziona la rilevanza della questione - il cui apprezzamento spetta anzitutto ad essa - non appaia palesemente implausibile. - Cfr. O. n. 360/1990. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte