Sentenza 324/1998 (ECLI:IT:COST:1998:324)
Massima numero 24125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/07/1998;  Decisione del  14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Massime associate alla pronuncia:  24124  24126


Titolo
SENT. 324/98 B. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE, IN VIA PROVVISORIA O DEFINITIVA, NEI CONFRONTI DI MINORI INFERMI DI MENTE ANCHE SE PROSCIOLTI PER RAGIONI D'ETA', SENZA DIFFERENZIAZIONI DI DISCIPLINA E TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ADULTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, IN FORZA DEI QUALI, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, IL TRATTAMENTO DEI MINORI, ANCHE NEL CIRCUITO PENALE, DEVE ESSERE IN OGNI CASO ADEGUATO ALLE ESIGENZE PROPRIE DEL LORO ESSERE DI PERSONE IN FORMAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SPETTANZA AL LEGISLATORE DEL COMPITO DI COLMARE IL VUOTO NORMATIVO PRODOTTO DALLA DECISIONE ADOTTATA.

Testo
Le disposizioni degli artt. 206 e 222, commi quarto, primo e secondo, cod. pen., che prevedono, o quanto meno consentono, in determinate condizioni, nei confronti dei minori infermi di mente, anche quando siano stati prosciolti per ragioni di eta', e senza alcuna differenziazione di trattamento rispetto agli adulti, l'applicazione, in via provvisoria o definitiva, della misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, vanno dichiarate illegittime per violazione degli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost.. Comune agli invocati precetti costituzionali, infatti, e' il postulato che il trattamento penale dei minori risulti improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'eta' minorile, esigenze espresse anche dalla norme internazionali sulla tutela dei minori (v., in particolare, l'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) da cui si ha conferma che il minore, anche se affetto da infermita' psichica, e' prima di tutto un minore e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione ed assistito. Ne' alla adottata pronuncia di incostituzionalita' - alla quale un significativo sostegno viene indirettamente anche dall'avere il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, previsto il ricovero provvisorio (art. 286, comma 1, ma v. anche l'art. 73) non gia' in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in "idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" - e' di ostacolo il fatto che, per effetto di essa, con la eliminazione - che immediatamente ne consegue - di una misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone giudicate socialmente pericolose, viene a crearsi un vuoto normativo, spettando al legislatore di provvedere a colmarlo, con previsioni adeguate anche in ordine all'apprestamento delle necessarie misure organizzative e strutturali. - Riguardo ai richiamati principi costituzionali sulla tutela dei minori, v., tra le tante, S. nn. 403/1997, 109/1997, 168/1994 e 125/1992. Sulle finalita' della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. S. n. 139/1982. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte