Sentenza 324/1998 (ECLI:IT:COST:1998:324)
Massima numero 24126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Titolo
SENT. 324/98 C. PROCESSO PENALE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE PROVVISORIA - NORMA GENERALE DEL CODICE - LAMENTATA POSSIBILITA' DI DISPORRE, IN BASE AD ESSA, IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, IN VIA PROVVISORIA, IL RICOVERO DEL MINORE INFERMO DI MENTE IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESIGENTI, A TUTELA DEI MINORI, IN CONFORMITA' ANCHE ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, UN TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DEL CODICE PENALE, CONTESTUALMENTE IMPUGNATE, CONCERNENTI LA MISURA DETENTIVA 'DE QUA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 324/98 C. PROCESSO PENALE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE PROVVISORIA - NORMA GENERALE DEL CODICE - LAMENTATA POSSIBILITA' DI DISPORRE, IN BASE AD ESSA, IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, IN VIA PROVVISORIA, IL RICOVERO DEL MINORE INFERMO DI MENTE IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESIGENTI, A TUTELA DEI MINORI, IN CONFORMITA' ANCHE ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, UN TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DEL CODICE PENALE, CONTESTUALMENTE IMPUGNATE, CONCERNENTI LA MISURA DETENTIVA 'DE QUA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., dell'art. 312 cod. proc. pen., che prevede, in generale, le condizioni per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Tale disposizione, infatti, e' stata impugnata in quanto, secondo il giudice 'a quo', avrebbe permesso di disporre, in via provvisoria, in ogni stato e grado del procedimento, il ricovero del minore infermo di mente in ospedale psichiatrico giudiziario, e pertanto, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme degli artt. 206 e 222 del codice penale - contestualmente anche denunciate - che la contestata misura prevedevano o comunque consentivano senza le differenziazioni di trattamento richieste a tutela del minore, e' ora sicuramente inapplicabile nel processo di provenienza. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., dell'art. 312 cod. proc. pen., che prevede, in generale, le condizioni per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Tale disposizione, infatti, e' stata impugnata in quanto, secondo il giudice 'a quo', avrebbe permesso di disporre, in via provvisoria, in ogni stato e grado del procedimento, il ricovero del minore infermo di mente in ospedale psichiatrico giudiziario, e pertanto, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme degli artt. 206 e 222 del codice penale - contestualmente anche denunciate - che la contestata misura prevedevano o comunque consentivano senza le differenziazioni di trattamento richieste a tutela del minore, e' ora sicuramente inapplicabile nel processo di provenienza. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte