Sentenza 325/1998 (ECLI:IT:COST:1998:325)
Massima numero 24110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 325/98. ARBITRATO - CONTROVERSIE CONCERNENTI L'INTERPRETAZIONE O L'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI INTERPROFESSIONALI O DEI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI (NELLA SPECIE: PATATE) - DEVOLUZIONE AL GIUDIZIO DI UN COLLEGIO ARBITRALE - OBBLIGATORIETA' - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DINANZI AGLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO SECONDO CUI SONO AMMESSE DEROGHE ALLA GIURISDIZIONE STATALE SOLO PER CONCORDE VOLONTA' DELLE PARTI - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 488/1991 E 49/1994 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 325/98. ARBITRATO - CONTROVERSIE CONCERNENTI L'INTERPRETAZIONE O L'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI INTERPROFESSIONALI O DEI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI (NELLA SPECIE: PATATE) - DEVOLUZIONE AL GIUDIZIO DI UN COLLEGIO ARBITRALE - OBBLIGATORIETA' - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DINANZI AGLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO SECONDO CUI SONO AMMESSE DEROGHE ALLA GIURISDIZIONE STATALE SOLO PER CONCORDE VOLONTA' DELLE PARTI - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 488/1991 E 49/1994 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 102, comma primo, Cost., l'art. 11, comma primo, l. 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, in quanto - posto che l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volonta' delle parti, per cui l'obbligatorieta' 'ex lege' del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale; che l'arbitrato puo' ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario; e che la norma impugnata dispone(va) che, per le controversie "che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale" - la norma stessa prevede una forma di arbitrato obbligatorio, tenuto conto che essa non lascia alcun margine all'eventuale, difforme volonta' di una delle parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e che la legge individua 'a priori' il collegio che sara' chiamato alla decisione. - S. nn. 127/1977, 488/1991, 49/1994, 206/1994, 232/1994, 54/1996, 152/1996, 381/1997. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 102, comma primo, Cost., l'art. 11, comma primo, l. 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, in quanto - posto che l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volonta' delle parti, per cui l'obbligatorieta' 'ex lege' del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale; che l'arbitrato puo' ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario; e che la norma impugnata dispone(va) che, per le controversie "che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale" - la norma stessa prevede una forma di arbitrato obbligatorio, tenuto conto che essa non lascia alcun margine all'eventuale, difforme volonta' di una delle parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e che la legge individua 'a priori' il collegio che sara' chiamato alla decisione. - S. nn. 127/1977, 488/1991, 49/1994, 206/1994, 232/1994, 54/1996, 152/1996, 381/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte