Sentenza 326/1998 (ECLI:IT:COST:1998:326)
Massima numero 24210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Titolo
SENT. 326/98 A. CONSORZI - REGIONE MARCHE - SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA - TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALLE PROVINCE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPII FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN TALE MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 326/98 A. CONSORZI - REGIONE MARCHE - SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA - TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALLE PROVINCE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPII FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN TALE MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117 Cost., gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5 - e 14 della legge della Regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica) - i quali prevedono la soppressione dei consorzi, la conseguente liquidazione ed il trasferimento dei beni e del personale (artt. 9, 10, 11 e 12); attribuiscono alle Province tutte le funzioni in ordine alle opere di bonifica, ivi comprese quelle gia' spettanti ai consorzi di bonifica, anche riguardo alle opere di competenza privata (artt. 3 e 7, e il connesso art. 6); istituiscono e disciplinano i comitati di rappresentanza delle categorie interessate, configurati sostanzialmente come sostitutivi dei soppressi consorzi (artt. 4 e 5); attribuiscono alle Province, sostituite anche in questo ai consorzi, il compito di ripartire e di riscuotere le quote di spesa gravanti sui beneficiari delle opere di bonifica (art. 8); abrogano la legge regionale n. 13 del 1985, che disciplinava precedentemente la materia (art. 14) -, in quanto, pur non potendosi ritenere precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto delle funzioni amministrative incidenti in questa materia e di attribuire le funzioni pubbliche, gia' esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri enti pubblici, specialmente territoriali, la legge impugnata non si e' pero' limitata a riordinare l'esercizio delle predette funzioni in tema di bonifica, ma ha inteso disporre della esistenza stessa dei predetti consorzi, con la loro soppressione ed il passaggio alle Province di tutte le loro funzioni, ivi compresa l'esecuzione delle opere di competenza privata, nonche' dei beni e del personale, violando cosi' i principii fondamentali della legislazione statale nella materia. - Cfr. S. nn. 55/1963; 164/1990; 35/1992; 66/1992; 346/1994; 462/1995; 82/1998. red.: G. Leo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117 Cost., gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5 - e 14 della legge della Regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica) - i quali prevedono la soppressione dei consorzi, la conseguente liquidazione ed il trasferimento dei beni e del personale (artt. 9, 10, 11 e 12); attribuiscono alle Province tutte le funzioni in ordine alle opere di bonifica, ivi comprese quelle gia' spettanti ai consorzi di bonifica, anche riguardo alle opere di competenza privata (artt. 3 e 7, e il connesso art. 6); istituiscono e disciplinano i comitati di rappresentanza delle categorie interessate, configurati sostanzialmente come sostitutivi dei soppressi consorzi (artt. 4 e 5); attribuiscono alle Province, sostituite anche in questo ai consorzi, il compito di ripartire e di riscuotere le quote di spesa gravanti sui beneficiari delle opere di bonifica (art. 8); abrogano la legge regionale n. 13 del 1985, che disciplinava precedentemente la materia (art. 14) -, in quanto, pur non potendosi ritenere precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto delle funzioni amministrative incidenti in questa materia e di attribuire le funzioni pubbliche, gia' esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri enti pubblici, specialmente territoriali, la legge impugnata non si e' pero' limitata a riordinare l'esercizio delle predette funzioni in tema di bonifica, ma ha inteso disporre della esistenza stessa dei predetti consorzi, con la loro soppressione ed il passaggio alle Province di tutte le loro funzioni, ivi compresa l'esecuzione delle opere di competenza privata, nonche' dei beni e del personale, violando cosi' i principii fondamentali della legislazione statale nella materia. - Cfr. S. nn. 55/1963; 164/1990; 35/1992; 66/1992; 346/1994; 462/1995; 82/1998. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte