Sentenza 326/1998 (ECLI:IT:COST:1998:326)
Massima numero 24290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 29/07/1998
Titolo
SENT. 326/98 D. CONSORZI - REGIONE MARCHE - FUNZIONI PUBBLICISTICHE O AMMINISTRATIVE DEI CONSORZI - <> - POTERI DELLA REGIONE - SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO DISCIPLINATO DAL LEGISLATORE STATALE.
SENT. 326/98 D. CONSORZI - REGIONE MARCHE - FUNZIONI PUBBLICISTICHE O AMMINISTRATIVE DEI CONSORZI - <
Testo
Non fanno parte dei principii fondamentali della legislazione statale in tema di consorzi di bonifica le norme che prevedono la preferenza a favore dei consorzi ai fini della concessione per la esecuzione delle opere di bonifica <> che l'amministrazione pubblica non esegue direttamente; che pongono la manutenzione e l'esercizio di tali opere a carico esclusivo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza; che attribuiscono di regola ai consorzi di bonifica la manutenzione e l'esercizio delle medesime opere, con l'esclusione di determinate categorie di esse. Tale assetto dei compiti amministrativi e degli oneri era infatti coerente con una situazione nella quale, pur superate le primitive concezioni della bonifica <>, le attivita' di bonifica erano comunque volte principalmente a realizzare migliori condizioni fisiche e produttive dei fondi agricoli; in seguito, il legislatore statale ha pero' disciplinato un articolato sistema di programmazione complessiva degli interventi per la difesa del suolo, incentrato sul ruolo dei piani di bacino e delle autorita' di bacino per i bacini di rilievo nazionale, ed ha, per altro verso, dettato nuove norme in tema di risorse idriche, prevedendo una organizzazione del <> fondata sulla delimitazione di <> e sul ruolo di organizzazione e di gestione del servizio attribuito a Comuni e Province. In questo quadro, le leggi dello Stato prevedono bensi' che i consorzi di bonifica concorrano, secondo la rispettive competenze, alla realizzazione delle attivita' di difesa del suolo e partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia, ma non pongono vincoli alle Regioni in ordine all'assetto ed alla distribuzione delle funzioni amministrative incidenti in detta materia. red.: G. Leo
Non fanno parte dei principii fondamentali della legislazione statale in tema di consorzi di bonifica le norme che prevedono la preferenza a favore dei consorzi ai fini della concessione per la esecuzione delle opere di bonifica <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte