Sentenza 327/1998 (ECLI:IT:COST:1998:327)
Massima numero 24201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Titolo
SENT. 327/98 A. CORTE DEI CONTI - AZIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER LA MANCATA COPERTURA MINIMA DEL COSTO DEI SERVIZI COMUNALI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' DI QUELLO DI IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 327/98 A. CORTE DEI CONTI - AZIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER LA MANCATA COPERTURA MINIMA DEL COSTO DEI SERVIZI COMUNALI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' DI QUELLO DI IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2-'ter', del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - il quale dispone che <> -, poiche' il parametro della eguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost. non determina l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi tra loro fatti e rapporti, ma individua la relazione che deve funzionalmente correlare la disciplina positiva di quei fatti o rapporti al paradigma del trattamento armonico da riservare ai destinatari di tale disciplina. Pertanto, il legislatore ordinario puo' emanare norme differenziate quando la disparita' di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, <>, purche' si rinvenga una motivazione obiettivata nel sistema, che consenta di riscontrare una <> o ragione della disciplina introdotta, tale da renderla non irragionevole e per cio' stesso non arbitraria. Per le medesime ragioni, appare altresi' infondata, nel quadro dei nuovi indirizzi legislativi in tema di gestioni locali, la censura sollevata sotto il profilo della violazione dei principi contenuti nell'art. 97 della Costituzione. - Cfr. S. n. 89/1996. red.: G. Leo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2-'ter', del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - il quale dispone che <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte